Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata in udienza (TAR Lazio n. 13455 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, la dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione della controversia preclude la definizione del merito e obbliga il giudice a dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. In ossequio al principio dispositivo, il giudice deve prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente, applicando per l’effetto la disposizione codicistica che prevede la declaratoria di improcedibilità quando, nel corso del giudizio, sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione. La pronuncia di sopravvenuta carenza di interesse non esime il Collegio dal pronunciare sulle spese, la cui liquidazione va eseguita secondo il criterio della soccombenza virtuale, ovvero in base a una sommaria valutazione dell’astratta fondatezza della domanda.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava gli atti con i quali la stazione appaltante aveva disposto l’aggiudicazione dei lotti 1 “Pozzuoli” e 5 “Napoli” della procedura negoziata per la gestione utenza nella Regione Campania, chiedendo l’annullamento, previa sospensione cautelare, dei provvedimenti di aggiudicazione e dei verbali di gara, nonché la declaratoria di inefficacia del contratto ove stipulato e, in subordine, il risarcimento per equivalente dei danni subiti.
La fase cautelare si era conclusa con il rigetto dell’istanza. Successivamente, all’udienza pubblica la società ricorrente dichiarava a verbale di non avere più interesse alla definizione nel merito del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa dalla società ricorrente all’udienza pubblica. Il Collegio ha richiamato il consolidato insegnamento pretorio secondo cui la dichiarazione della parte concernente il venir meno dell’interesse al ricorso preclude la decisione nel merito, non potendo il giudice che dichiarare l’improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm..
La pronuncia ha valorizzato il principio dispositivo applicabile anche al giudizio amministrativo, in forza del quale il giudice deve prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente alla decisione della causa, senza poter procedere all’esame nel merito delle censure proposte.
Quanto alle spese, il Collegio ha ritenuto di poterle integralmente compensare, applicando il criterio della soccombenza virtuale. A fondamento della compensazione ha posto la circostanza che la stazione appaltante aveva proceduto a verificare l’effettivo possesso da parte della società aggiudicataria dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché all’atto interno sulle cause di esclusione dall’albo fornitori adottato ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n. 36/2023, confermando l’aggiudicazione all’esito della rivalutazione istruttoria effettuata su impulso dell’istanza di riesame presentata dalla società ricorrente.
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Nota della Redazione
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