Aree agricole di pregio e agrivoltaico: no al divieto generalizzato (TAR Trentino-Alto Adige n. 81 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La qualificazione di un’area come non idonea all’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili non equivale a un divieto assoluto e aprioristico di installazione, ma comporta soltanto l’impossibilità di accedere al procedimento autorizzatorio semplificato. Anche nelle aree agricole di pregio, escluse dal novero delle aree idonee, la disciplina del PUP che ammette i soli interventi connessi alla normale coltivazione del fondo non può essere interpretata nel senso di precludere in via generalizzata la realizzazione di impianti agrivoltaici. Essa va letta in senso costituzionalmente orientato, alla luce del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili di matrice eurounitaria. Ne consegue che l’Amministrazione procedente non può arrestarsi al dato normativo ritenuto ostativo, ma deve svolgere un’istruttoria concreta e una motivazione rafforzata, esito di un adeguato bilanciamento di interessi.

Il Fatto

La società agricola ricorrente presentava all’APRIE l’istanza per il rilascio dell’autorizzazione integrata necessaria alla realizzazione e all’esercizio di un impianto agrivoltaico su terreni classificati dal PUP come aree agricole di pregio e, in parte, aree agricole. L’impianto avrebbe dovuto integrarsi con il meleto in atto.

Convocata la conferenza di servizi, la SottoCUP e il Comune esprimevano pareri negativi, ritenendo il progetto non riconducibile agli interventi connessi alla normale coltivazione del fondo. L’APRIE rigettava quindi l’istanza e negava anche l’autorizzazione dell’elettrodotto connesso. La ricorrente impugnava il provvedimento, deducendo vizi procedurali e l’erronea interpretazione delle norme di attuazione del PUP.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge i primi tre motivi. Esclusa la qualificazione dell’area tra quelle idonee, non trova applicazione il modulo semplificato dell’art. 4 della l.p. n. 4/2022, che rende il parere paesaggistico obbligatorio ma non vincolante: la procedura è quella ordinaria dell’art. 3. In questo contesto l’APRIE ha potuto motivare anche per relationem, recependo i pareri negativi della SottoCUP.

Quanto ai termini, il Collegio esclude il silenzio assenso e ritiene corretta l’applicazione del termine di 60 giorni previsto dall’art. 67, comma 4, della l.p. n. 15/2015, computando la sospensione procedimentale attivata con i motivi ostativi. Il superamento del termine finale di undici giorni, inoltre, non vizia l’atto: in assenza di espressa qualificazione come perentorio, il termine è ordinatorio.

È invece fondato il motivo sull’interpretazione delle norme del PUP. Gli artt. 37 e 38 delle NDA erano stati letti come preclusione assoluta agli impianti agrivoltaici nelle aree agricole di pregio e nelle aree agricole. Il Tribunale richiama la giurisprudenza costituzionale più recente, e in particolare le sentenze n. 184/2025, n. 134/2025 e n. 28/2025, secondo cui la non idoneità non può tradursi in un divieto aprioristico, ma implica un’istruttoria rafforzata e un bilanciamento concreto.

Le disposizioni provinciali, osserva il Collegio, non pongono di per sé un divieto generalizzato: il risultato bloccante è frutto dell’opzione ermeneutica praticata. Esse si prestano dunque a un’interpretazione costituzionalmente orientata, che impone di non precludere in via astratta gli impianti agrivoltaici che preservino la coltivazione. Venuto meno l’effetto paralizzante, emerge la carenza di istruttoria: la SottoCUP, che ha dichiarato di prescindere dalla valutazione paesaggistica, e l’APRIE non hanno sviluppato nel merito la valutazione di compatibilità del singolo intervento.

Il provvedimento è annullato, con assorbimento dei motivi quinto e sesto. In sede conformativa spetterà alle Amministrazioni procedere a un adeguato approfondimento istruttorio. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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