Commissione di gara, competenze settoriali e sindacato sulle valutazioni tecniche (TAR Lazio n. 143 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La competenza dei componenti della commissione giudicatrice di gara va valutata nel suo complesso e con riferimento ad aree tematiche omogenee, non alle singole prestazioni oggetto dell’appalto. La discrezionalità tecnica della stazione appaltante è sindacabile solo per manifesta illogicità o travisamento dei fatti, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione opinabile a quella dell’organo competente. La mancata presentazione di un documento previsto dal capitolato ma non dalla lex specialis a pena di esclusione non determina l’estromissione del concorrente. Il sorteggio dei commissari in seduta pubblica e la presenza di componenti interni alla stazione appaltante escludono i vizi di composizione.
Il Fatto
Il Comune di Alatri ha indetto una procedura aperta ex art. 71, d.lgs. n. 36/2023 per la conclusione di un accordo quadro relativo alla gestione di servizi socio-educativi per minori e famiglie, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Alla gara hanno partecipato due operatori: il consorzio gestore uscente e il consorzio controinteressato, poi aggiudicatario. All’esito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione ha attribuito all’aggiudicatario il punteggio complessivo superiore, disposizione poi recepita nella determinazione dirigenziale di aggiudicazione.
Il consorzio ricorrente ha impugnato la determina e gli atti di gara, deducendo la mancata esclusione dell’aggiudicatario, l’inadeguatezza del progetto tecnico e la composizione illegittima della commissione. Con successivi motivi aggiunti ha esteso l’impugnazione alle norme regolamentari provinciali che disciplinano l’albo dei commissari e il sorteggio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto integralmente ricorso principale e motivi aggiunti. Quanto al primo motivo, la Carta dei servizi è disciplinata nel capitolato speciale e non nel disciplinare: il punto 4.2.1 di quest’ultimo impone a pena di esclusione la sola relazione descrittiva delle soluzioni proposte, mentre il punto 6.4.3 non annovera la Carta tra le cause di esclusione. La clausola del capitolato consente peraltro all’amministrazione di richiedere integrazioni in fase esecutiva. La sua mancata presentazione non è quindi causa di estromissione.
Sul secondo motivo, relativo ai punteggi tecnici, il Collegio richiama il costante indirizzo amministrativo secondo cui il giudizio della stazione appaltante sull’offerta tecnica è espressione di ampia discrezionalità tecnica, censurabile solo per manifesta illogicità o travisamento (Cons. Stato, Sez. V n. 4373 del 2024; Sez. III n. 8621 del 2024; Sez. V n. 10256 del 2024). Quando l’amministrazione non applica scienze esatte ma formula un giudizio opinabile, il giudice non può sovrapporvi la propria valutazione. Nel caso concreto le censure si sono rivelate generiche e assertive, non idonee a dimostrare palese inattendibilità del giudizio tecnico.
Sulla composizione della commissione, il Tribunale ribadisce che la competenza va valutata nel suo complesso e riferita ad aree tematiche omogenee, non alle singole attività dell’appalto (Cons. Stato, Sez. V n. 4855 del 2020; Sez. V n. 1898 del 2023). La professionalità dei componenti, complessivamente considerata, risulta adeguata al settore dei servizi socio-educativi, essendo due dei tre membri dipendenti interni della stazione appaltante.
Quanto al dedotto conflitto di interessi, la nomina è avvenuta mediante sorteggio in seduta pubblica, con verbalizzazione delle operazioni. La carica di consigliere comunale in un Comune diverso da quello appaltante non integra le ipotesi di incompatibilità dell’art. 93, comma 4, lett. a) e c), d.lgs. n. 36/2023. I motivi aggiunti sull’albo dei commissari e sull’incompetenza del Presidente della Provincia sono stati dichiarati inammissibili per carenza di interesse, non avendo inciso sfavorevolmente sul punteggio tecnico del ricorrente.
Nota della Redazione
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