Il Comune valuta il fotovoltaico senza recepire acriticamente il vincolo paesaggistico (TAR Lazio n. 4581 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’area idonea ai sensi dell’art. 20, co. 8, lett. c-ter), n. 2, d.lgs. n. 199/2021 può essere interessata da beni paesaggistici: il vincolo non costituisce ostacolo all’applicazione del regime delle aree idonee, essendo il bilanciamento tra interessi rimesso al procedimento amministrativo. Il parere negativo della Soprintendenza in materia paesaggistica non ha carattere vincolante e non esime l’amministrazione procedente dallo svolgere un’autonoma istruttoria e dal motivare il diniego con valutazioni concrete riferite al progetto e al contesto, non astrattamente ripetibili. La tipizzazione legislativa dell’area come idonea impone una motivazione rafforzata per discostarsene, che valorizzi i dati di contesto e giustifichi la prevalenza dell’interesse paesaggistico.

Il Fatto

Una società, subentrata alla titolare di una procedura abilitativa semplificata, chiedeva l’annullamento degli atti di chiusura negativa della conferenza di servizi per l’installazione di un impianto fotovoltaico a terra in un’area dichiarata idonea ex lege ai sensi dell’art. 20, co. 8, lett. c-ter), n. 2, d.lgs. n. 199/2021, in quanto compresa nel complesso produttivo della stazione elettrica di trasformazione. Il diniego si fondava sul parere negativo della Soprintendenza, recepito acriticamente dal Comune.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ricordato che il regime delle aree idonee non esclude la presenza di beni paesaggistici. Il riferimento ai vincoli di cui alla parte II del codice dei beni culturali e il confronto con la successiva lett. c-quater dimostrano che la legge ha tipizzato come idonee anche aree interessate da valori paesaggistici, imponendo la comparazione degli interessi nel procedimento. La preminenza delle ragioni di sviluppo delle fonti rinnovabili può essere superata solo da un’evidente ragione ostativa, che deve tradursi in una motivazione rafforzata e concreta, non in un giudizio astratto sul contesto.

Nel caso di specie, la Soprintendenza aveva valorizzato il carattere paesaggistico della Campagna Romana e ritenuto insufficiente la mitigazione proposta, senza considerare che l’area è sostanzialmente adiacente alla stazione elettrica esistente, la cui presenza costituisce proprio il fondamento dell’idoneità. Il Comune, limitandosi a richiamare il parere e ad affermare di non disporre di margini per discostarsene, aveva di fatto escluso ogni bilanciamento tra gli interessi in gioco.

La Corte ha quindi annullato gli atti impugnati, accogliendo il ricorso e ordinando alle amministrazioni di rideterminarsi entro 60 giorni nel rispetto dei principi affermati, con condanna alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *