Aree idonee a impianti fotovoltaici a terra e parere paesaggistico non vincolante (TAR Toscana n. 501 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle aree classificate agricole ricomprese in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da uno stabilimento produttivo, ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-ter), n. 2, D. Lgs. n. 199/2021, l’area si considera idonea all’installazione di impianti fotovoltaici anche con moduli a terra. L’idoneità ex lege dell’area comporta che l’autorità competente in materia paesaggistica si esprima con parere obbligatorio non vincolante, ai sensi dell’art. 22 D. Lgs. n. 199/2021. Il Comune non può pertanto considerare ostativo il dissenso della Soprintendenza e fondare su di esso la conclusione negativa della conferenza di servizi. La premessa della lett. c-ter), che richiama l’assenza di vincoli di cui alla sola Parte Seconda del D. Lgs. n. 42/2004, non ricomprende il vincolo paesaggistico di cui all’art. 136, collocato nella Parte Terza del medesimo Codice.

Il Fatto

La società ricorrente presenta istanza di Procedura Abilitativa Semplificata e di autorizzazione paesaggistica per un impianto fotovoltaico a terra su due sezioni, destinato in parte a configurazione di comunità energetica rinnovabile. L’area è classificata agricola e ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico per la vicinanza alla superstrada Siena-Firenze.

Il Comune convoca la conferenza di servizi e, dopo alcune richieste di integrazione, acquisisce i pareri. La Soprintendenza esprime parere negativo ai sensi dell’art. 146 D. Lgs. n. 42/2004, sul presupposto di un impatto paesaggistico non mitigato e di un rischio archeologico. Il Settore comunale e la Commissione Paesaggio si esprimono invece in senso favorevole. La conferenza si chiude negativamente e il verbale è approvato con determinazione comunale. La società impugna davanti al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione della disciplina applicabile ratione temporis. Poiché la documentazione risultava completa alla data di entrata in vigore del D.L. n. 175/2025, la controversia resta regolata dagli artt. 20 e 22 D. Lgs. n. 199/2021, non dalle disposizioni del D. Lgs. n. 190/2024 che li hanno sostituiti.

Nel merito, il punto decisivo è la qualificazione dell’area. Il progetto ricade su area agricola posta a meno di 500 metri da uno stabilimento produttivo, come definito dall’art. 268, comma 1, lett. h), D. Lgs. n. 152/2006. La fattispecie rientra quindi nella previsione di cui all’art. 20, comma 8, lett. c-ter), n. 2, D. Lgs. n. 199/2021.

Il Collegio si sofferma sulla premessa generale della lett. c-ter), che richiede l’assenza di vincoli ai sensi della Parte Seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Il vincolo che interessa l’area è però di natura paesaggistica, ex art. 136 D. Lgs. n. 42/2004, e appartiene alla Parte Terza. Esso non è dunque ostativo ai fini dell’idoneità.

Il Tribunale richiama poi la giurisprudenza amministrativa secondo cui le lettere del comma 8 sono autonome tra loro e quella di cui alla lett. c-quater) opera in via sussidiaria, come emerge dall’incipit “fatto salvo”. Le condizioni della lett. c-ter) non si cumulano con quelle della lett. c-quater).

Accertata l’idoneità dell’area, ne deriva la conseguenza processuale: in materia paesaggistica il parere è obbligatorio ma non vincolante. Il Comune ha errato nel ritenerlo vincolante e non superabile con autonome motivazioni. Il primo motivo è accolto, con annullamento del verbale e della determinazione comunale; le ulteriori censure restano assorbite, poiché il parere è rimesso a una nuova valutazione dell’amministrazione. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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