Verifica congruità e tabelle ministeriali nel codice dei contratti pubblici (TAR Basilicata n. 136 del 25.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La verifica di anomalia dell’offerta si conclude con una valutazione globale e sintetica della stazione appaltante, espressione di potere tecnico-discrezionale, sindacabile solo in caso di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza. I valori del costo del lavoro indicati nelle tabelle ministeriali costituiscono un semplice parametro di valutazione della congruità, non un limite vincolante: il loro scostamento non legittima di per sé il giudizio di anomalia, occorrendo una discordanza considerevole e palesemente ingiustificata. L’obbligo di motivazione analitica sussiste solo in caso di giudizio negativo, mentre in caso di esito positivo non è richiesta. Il concorrente che contesta l’aggiudicazione e il giudizio positivo di anomalia ha l’onere di dedurre le cause specifiche dell’insostenibilità dell’offerta, offrendone dimostrazione alla luce di una valutazione complessiva, non potendo limitarsi a censure generiche, inammissibili o riferite a valori economici marginali.

Il Fatto

Con ricorso notificato e depositato, una società seconda graduata, ha impugnato la determinazione n. 308 del 10 novembre 2025 con cui l’INAIL, quale stazione appaltante, ha aggiudicato il lotto n. 6 della procedura ristretta per l’affidamento quinquennale dei servizi di vigilanza in presenza e da remoto a favore dell’odierno controinteressato. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità del positivo esito del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, conclusosi con verbale del RUP del 29 ottobre 2025, sostenendo che l’aggiudicatario avrebbe indicato un costo della manodopera inferiore a quello derivante dalle tabelle ministeriali e che la stazione appaltante avrebbe acriticamente recepito le giustificazioni prodotte, articolando plurime censure su singole voci di costo.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha ritenuto il ricorso infondato, prescindendo dall’esame dell’eccezione di inammissibilità sollevata dal controinteressato. Ha richiamato le coordinate giurisprudenziali consolidate secondo cui la valutazione all’esito della verifica di anomalia dell’offerta ha natura globale e sintetica, è espressione di potere tecnico-discrezionale ed è insindacabile salvo che la manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza renda palese l’inattendibilità complessiva; il procedimento non ha carattere sanzionatorio e non mira alla ricerca di singole inesattezze; i valori delle tabelle ministeriali sono semplice parametro di valutazione.

Il Collegio ha innanzitutto respinto le censure sul monte ore e sul costo orario medio, nucleo centrale del gravame. L’aggiudicatario ha indicato un monte ore pro capite annuo di 1.619 ore, superiore alle 1.578 delle tabelle ministeriali, ma giustificato ai sensi dell’art. 41, comma 14, d.lgs. n. 36/2023 sulla base di specificità aziendali documentate da statistiche asseverate da un consulente del lavoro. Il Tribunale ha evidenziato che tale valore è comunque inferiore al limite settimanale di 40 ore del CCNL e che il numero di unità di personale indicato è coerente col monte ore complessivo. Il costo orario medio ponderato di € 18,36 è risultato prossimo al parametro ministeriale e ben superiore a quello di € 15,52 erroneamente indicato in ricorso, riferito al solo anno 2026.

Le ulteriori censure sono state qualificate come generiche, avendo l’aggiudicatario dichiarato di non discostarsi dalle tabelle ministeriali per contributi INPS e agevolazioni contributive ex art. 22 D.M. 7/5/2024; inammissibili, per la vigilanza ispettiva, risultando i valori indicati dalla ricorrente superiori all’intero importo a base d’asta e disallineati alla metodologia del Capitolato; irrilevanti, per divise, costi della sicurezza ed errore materiale sul costo orario 2026, trattandosi di valori marginali inidonei ad alterare la sostenibilità dell’offerta, alla luce dell’utile di impresa dichiarato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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