Esecuzione del giudicato e astreinte per la carta del docente non erogata (TAR Campania n. 3099 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di eseguire il giudicato formatosi sulla condanna al pagamento di somme di denaro, fissando un termine per l’adempimento. In caso di ulteriore inerzia nomina un commissario ad acta che si sostituisce all’amministrazione inottemperante. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è dovuta su richiesta di parte e, nei giudizi di pagamento, decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza. Non è manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza con cui il Tribunale di Napoli, sezione lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in suo favore, della somma di euro 1.500 mediante emissione di buono elettronico, la cd. carta del docente, oltre spese di giudizio. Il ricorso, notificato e depositato il 5 dicembre 2025, muove dal presupposto del passaggio in giudicato della pronuncia.
La ricorrente deduce che la sentenza è rimasta ineseguita e domanda che il giudice amministrativo ordini all’amministrazione di provvedere, fissando un termine; in caso di ulteriore inerzia, chiede la nomina di un commissario e la condanna al pagamento di una penalità di mora. L’amministrazione si è costituita con atto di stile, senza opporre elementi ostativi.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania accoglie il ricorso. Rileva che l’amministrazione, costituitasi con atto di stile, non ha fornito elementi ostativi all’accoglimento, così confermando l’inerzia rispetto al giudicato formatosi sul pagamento della somma liquidata dal giudice del lavoro.
Di conseguenza, il collegio ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di procedere all’esecuzione della sentenza indicata in epigrafe entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. La fissazione del termine costituisce il primo strumento di tutela dell’ottemperanza: l’ordine di esecuzione è rivolto direttamente all’amministrazione, nella prospettiva di un adempimento spontaneo.
Per il caso di ulteriore inerzia, il giudice nomina commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad un funzionario della medesima amministrazione. Il commissario, decorso infruttuosamente il termine assegnato, porrà in essere gli atti necessari per l’esecuzione del giudicato e della pronuncia sulle spese entro un ulteriore termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione, a cura del difensore del ricorrente, della scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
Il collegio accoglie anche la domanda di condanna al pagamento dell’astreinte. Richiama l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., secondo cui il giudice fissa, su richiesta di parte, la somma dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato. Nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali.
L’amministrazione è pertanto condannata al pagamento di una somma pari agli interessi legali calcolati sull’importo dovuto, a decorrere dalla data di comunicazione della sentenza e fino al giorno dell’effettivo adempimento. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro mille, oltre accessori di legge, con distrazione al difensore per dichiarato anticipo.
Nota della Redazione
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