Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e compensazione delle spese (TAR Toscana n. 502 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente, sopravvenuta rispetto alla proposizione del ricorso, determina l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per difetto sopravvenuto della condizione dell’azione. La relativa declaratoria consegue alla sola richiesta di parte che dichiari di non avere più interesse alla decisione, non essendo richiesta alcuna verifica di merito sul rapporto dedotto. La non opposizione della controparte alla compensazione delle spese di lite integra presupposto idoneo alla compensazione integrale delle spese di giudizio ai sensi dell’art. 92 cod. proc. amm.

Il Fatto

Una società titolare di un rapporto concessorio demaniale marittimo propone ricorso, integrato da motivi aggiunti, davanti al TAR Toscana per ottenere l’accertamento della natura del rapporto, la disapplicazione di normativa nazionale asseritamente incompatibile con il diritto dell’Unione e la condanna dell’amministrazione comunale al rilascio di titoli concessori con rinnovo automatico.

Nel corso del giudizio, in data 30 dicembre 2025, la stessa ricorrente deposita istanza con cui chiede la declaratoria del sopravvenuto difetto di interesse, dichiarando di non avere più interesse alla decisione del ricorso.

La Motivazione della Corte

Preso atto dell’istanza di parte, il Collegio rileva che difetta ormai la condizione dell’azione costituita dall’interesse a ricorrere. La sopravvenuta carenza di interesse priva il giudizio di oggetto, rendendo impossibile una pronuncia di merito sulle domande proposte.

La conseguenza processuale è la declaratoria di improcedibilità, che colpisce tanto il ricorso introduttivo quanto i motivi aggiunti, i quali seguono la sorte dell’atto principale per la loro natura di mera integrazione del thema decidendum.

Il Collegio non procede ad alcuna valutazione nel merito delle numerose questioni prospettate dalla ricorrente, ivi comprese quelle di compatibilità con il diritto dell’Unione e le questioni di legittimità costituzionale, che restano assorbite dalla declaratoria di improcedibilità.

Sul piano delle spese, la difesa del Comune resistente ha manifestato la propria non opposizione alla compensazione. Tale condotta processuale, unita alla circostanza che la causa di improcedibilità è maturata su iniziativa della stessa parte ricorrente, giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio tra tutte le parti costituite.

Il Tribunale ordina infine che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa, secondo la formula di rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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