Aree idonee e parere MiC negativo: occorre un bilanciamento concreto (TAR Lazio n. 8620 dell’11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La classificazione di un’area come idonea ai sensi dell’art. 20, comma 8, d.lgs. n. 199/2021 non esclude che l’amministrazione competente debba apprezzare in concreto l’impatto del progetto sulle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica. Il parere negativo del Ministero della Cultura, ancorché non vincolante, concorre a formare il materiale istruttorio e, ove l’amministrazione procedente intenda discostarsene, è richiesta una motivazione adeguata, anche rafforzata, che dia conto del bilanciamento tra l’interesse alla massima diffusione degli impianti FER e i concorrenti interessi primari alla tutela del paesaggio e dell’ambiente. La qualificazione di idoneità non può tradursi in un assenso automatico all’installazione degli impianti.

Il Fatto

Il Comune di Montalto di Castro ha impugnato il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che aveva espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale per un impianto fotovoltaico di potenza nominale di 65,29 MWp, insistente anche nel territorio del vicino Comune di Manciano. Il progetto, proposto dalla società controinteressata, era stato assentito nonostante il parere negativo reso dal Ministero della Cultura, che aveva evidenziato il notevole impatto paesaggistico e l’effetto di saturazione di un’area già interessata da numerosi impianti.

Il ricorrente lamentava il difetto di istruttoria e motivazione, avendo il MASE ignorato i rilievi del MiC sul presupposto del carattere obbligatorio ma non vincolante del parere e della ricaduta dell’opera in area ritenuta idonea per legge. Nel giudizio si costituivano il MASE, il MiC, la Regione Lazio, che aderiva alle tesi del Comune, e la società proponente, che sosteneva l’insindacabilità della discrezionalità tecnica esercitata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondato il gravame osservando che il MiC aveva partecipato al procedimento in veste di amministrazione competente ai sensi degli artt. 23, comma 4, e 24, comma 3, d.lgs. n. 152/2006. Il suo parere, sebbene non vincolante, costituisce un elemento istruttorio che l’amministrazione non può pretermesso ignorare, specialmente quando intenda discostarsene. Nel caso concreto, il decreto impugnato dava atto dell’acquisizione del parere negativo ma non esplicitava alcuna ragione che giustificasse il superamento delle criticità ivi rappresentate.

La sentenza chiarisce che la classificazione di un’area come idonea non determina un’automatica compatibilità ambientale del progetto. Tale qualificazione non esclude che l’amministrazione debba apprezzare in concreto l’impatto sulle esigenze di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e dei beni culturali, con esclusione di ogni implicito automatismo. Il richiamo al principio di massima diffusione degli impianti FER non può costituire una leva indiscriminata per la realizzazione senza vincoli, dovendo essere coniugato con valori di pari rango come la tutela dell’ambiente e del paesaggio.

L’assenza di ogni considerazione dei dettagliati rilievi del MiC, anche in relazione all’impatto cumulativo con altri impianti, ha comportato la pretermissione del doveroso bilanciamento tra l’utilità socio-economica perseguita e il sacrificio imposto all’ambiente. Il giudizio positivo è stato reso sul presupposto erroneo che la ricaduta in area idonea valga a determinare l’automatica compatibilità ambientale, senza che siano state esplicitate, con motivazione rafforzata, le ragioni per superare le valutazioni contrarie del MiC.

Alla luce di tali carenze istruttorie e motivazionali, il ricorso è stato accolto con annullamento degli atti impugnati. L’annullamento fondato su profili formali lascia ampio spazio al riesercizio del potere da parte dell’amministrazione, che dovrà tenere conto dell’effetto conformativo della pronuncia senza che questa contenga alcun accertamento sulla spettanza del bene della vita. Le spese di lite sono state poste a carico del MASE, soccombente, e compensate con le altre parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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