Carta docente, inottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e no all’astreinte (TAR Lombardia n. 1251 del 08.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro che riconosce il beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento professionale, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e l’assenza di pagamenti, anche parziali, da parte dell’amministrazione non contestata nell’an e nel quantum determinano l’accertamento dell’inottemperanza. Il Collegio assegna all’amministrazione un termine per l’adempimento e nomina sin d’ora il commissario ad acta. È invece esclusa la condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., allorché l’esiguità del debito, unita ai vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica, renda la misura eccessivamente afflittiva, integrando le “altre ragioni ostative” che ne impongono il diniego.
Il Fatto
Il ricorrente ha azionato l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 657/2024, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscergli il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/22 e 2022/23.
Il titolo, passato in giudicato, è stato notificato a mezzo PEC al Ministero, che lo ha ricevuto in data 24.7.2024. Decorsi invano i 120 giorni previsti dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, senza alcun adempimento, il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’inottemperanza, l’erogazione del beneficio e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che il titolo azionato è passato in giudicato ed è stato ritualmente notificato, e che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. La documentazione in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali.
L’amministrazione resistente si è costituita con memoria di stile, senza formulare deduzioni sul punto né fornire indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non risulta contestato nell’an e nel quantum. Il ricorso è dunque fondato e va dichiarata l’inottemperanza del Ministero intimato.
Ne deriva l’assegnazione al Ministero resistente del termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti. In caso di inutile decorso, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi (D.A.G.L.) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni, provvederà al pagamento a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, inviando poi una relazione sugli adempimenti realizzati.
Il Collegio ha invece respinto la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La norma esclude le astreinte quando la misura risulti “manifestamente iniqua” o sussistano “altre ragioni ostative”, da valutare in concreto. Richiamando l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014, il Tribunale osserva che tali ragioni vanno apprezzate in relazione alle peculiari condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive.
Nel caso di specie assumono rilievo le difficoltà nell’adempimento collegate all’esistenza di vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica, oltre all’esiguità del debito, che rende la penalità di mora eccessivamente afflittiva. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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