Rinuncia agli atti e estinzione del giudizio amministrativo (TAR Sicilia n. 2154 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del ricorso, depositata dai ricorrenti e non opposta dalle parti costituite, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il Collegio, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, deve limitarsi a prendere atto della rinuncia e a dichiarare l’estinzione, restando assorbita ogni questione preliminare. La declaratoria di estinzione prescinde dall’esame del merito e dall’accertamento della fondatezza della pretesa azionata. Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti costituite in ragione dell’andamento complessivo del giudizio e degli interessi coinvolti.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un ricorso proposto da un gruppo di docenti risultati idonei nel concorso straordinario bandito con D.D. n. 510/2020. I ricorrenti avevano impugnato i decreti e gli avvisi dell’USR Sicilia che avevano determinato la loro esclusione dalle operazioni di immissione in ruolo per l’anno scolastico 2024/2025, invocando l’accertamento del diritto allo scorrimento della graduatoria.

Il giudizio era stato riassunto davanti al TAR Sicilia a seguito di un’ordinanza del Consiglio di Stato n. 02559/2025, che aveva dichiarato la competenza territoriale del T.a.r. Palermo. Si erano costituiti in giudizio l’Amministrazione intimata, tramite la difesa erariale, e alcuni controinteressati, mentre altri non si erano costituiti.

La Motivazione della Corte

Nelle more del giudizio, i ricorrenti hanno depositato un atto di rinuncia agli atti del ricorso, corredato dalle dichiarazioni sottoscritte personalmente dai singoli ricorrenti, in conformità al disposto dell’art. 84 cod. proc. amm. L’atto è stato depositato il 29 maggio 2026.

All’udienza pubblica del 4 giugno 2026, le parti resistente e controinteressata hanno preso atto della rinuncia e hanno dichiarato di non opporvisi. La causa è stata quindi trattenuta in decisione. Il Collegio ha rilevato che la rinuncia, presentata nel rispetto delle forme di legge e non contrastata dalle controparti costituite, preclude ogni ulteriore esame del merito.

Il Tribunale ha pertanto ritenuto che non restasse altro che prendere atto della rinuncia e dichiarare l’estinzione del giudizio. In applicazione del principio dispositivo, il Collegio ha considerato assorbita ogni questione preliminare, senza alcun accertamento sul diritto azionato o sulla legittimità degli atti impugnati.

La declaratoria di estinzione è stata pronunciata ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Quanto alle spese di giudizio, il Collegio ne ha disposto la compensazione tra le parti costituite, in ragione dell’andamento complessivo del giudizio e degli interessi coinvolti, nulla disponendo per i controinteressati non costituiti in giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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