Rinuncia cautelare e declaratoria di improcedibilità della domanda incidentale (TAR Abruzzo n. 127 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di rinuncia alla domanda cautelare, resa in udienza dal difensore della parte ricorrente, determina l’improcedibilità della stessa, con conseguente necessità per il giudice amministrativo di dare atto dell’intervenuta rinuncia senza pronunciarsi nel merito dell’istanza. La natura e la peculiarità della controversia, unitamente all’esito della fase cautelare, giustificano la compensazione integrale delle spese tra le parti, in applicazione del principio di soccombenza virtuale attenuato proprio dei procedimenti incidentali.
Il Fatto
La controversia trae origine dall’impugnazione, da parte di quattro candidati, degli atti con cui la Regione Abruzzo ha disposto la riapertura dei termini dell’avviso per la designazione di un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”. Con il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti, i ricorrenti hanno esteso l’impugnazione alla determinazione di annullamento parziale degli elenchi delle candidature, al decreto di designazione di un nuovo componente e agli atti consequenziali di nomina del Consiglio di Amministrazione.
In esito alla camera di consiglio, il difensore della parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti del 12 maggio 2026. Tale dichiarazione ha determinato l’esaurimento della fase incidentale, senza che il Tribunale fosse chiamato a valutare la sussistenza dei presupposti per la concessione della misura cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, preso atto della dichiarazione resa in udienza dal difensore della parte ricorrente, ha dato atto della rinuncia all’istanza cautelare. L’ordinanza si fonda sul principio processuale in base al quale la rinuncia alla domanda incidentale ne determina l’improcedibilità, rendendo superfluo l’esame nel merito dell’istanza di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati.
Quanto alle spese della fase cautelare, la natura e la peculiarità della controversia hanno indotto il Collegio a disporne la compensazione integrale tra le parti. Tale statuizione, pur in presenza di una declaratoria di improcedibilità, riflette l’apprezzamento discrezionale del giudice circa la non manifesta temerarietà della pretesa azionata e la complessità delle questioni sottese al giudizio di merito.
Il provvedimento si inserisce nel solco del principio per cui la rinuncia all’istanza cautelare non incide sull’interesse al giudizio di merito, che prosegue secondo le regole ordinarie del rito. La pronuncia si limita a definire la sola fase incidentale, senza alcuna statuizione sulla fondatezza del ricorso e sulle questioni di diritto sostanziale che restano devolute al giudizio di merito.
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Nota della Redazione
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