Tariffe protesiche regionali illegittime senza istruttoria sui costi di produzione (TAR Piemonte n. 1325 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La Regione che adotti un tariffario sperimentale e temporaneo dei prezzi massimi di acquisto degli ausili di cui agli elenchi 2A e 2B dell’allegato 5 al D.P.C.M. 12 gennaio 2017, nelle more dell’espletamento delle gare, non viola di per sé l’obbligo normativo di procedere alle gare, purché il tariffario non si sostituisca ad esse e ne sconti la già avviata conclusione. È invece illegittimo, per difetto di istruttoria, il tariffario regionale che si limiti ad appiattirsi acriticamente sui prezzi già fissati da altre Regioni, senza verificare la congruità di questi ultimi e il metodo con cui sono stati determinati. La fissazione delle tariffe massime esige un esame dei principali costi di produzione, per evitare prezzi sottocosto o eccessivi, e un effettivo confronto con le associazioni rappresentative di tutti i settori merceologici interessati, quand’anche minoritari.
Il Fatto
Le ricorrenti — un’associazione di categoria e alcune imprese attive nella produzione e distribuzione di ausili tecnologici per la comunicazione e la manipolazione, rientranti nelle classi 22 e 24 dell’elenco 2B dell’allegato 5 al D.P.C.M. 12 gennaio 2017 — impugnano la deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte che ha approvato, in via sperimentale e sino al 30 giugno 2026, il tariffario degli importi massimi autorizzabili per l’acquisto di ausili, protesi e ortesi, unitamente agli atti connessi e al rigetto dell’istanza di autotutela.
Le ricorrenti deducono la violazione dell’obbligo di espletare le gare, il difetto di istruttoria per mancata analisi dei costi e assenza di contraddittorio con le associazioni, e il trattamento degli ausili come prodotti “da scaffale”. La Regione eccepisce l’inammissibilità per carenza di interesse e replica che il tariffario è transitorio, fondato su valori moda di altre Regioni e definito con le associazioni più rappresentative. In sede cautelare la delibera era stata sospesa per le classi di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità: le ricorrenti hanno documentato con le precedenti fatture che i prezzi massimi sono sensibilmente inferiori a quelli applicati in precedenza, con conseguente pregiudizio concreto. Non è necessario, sul piano dell’interesse, provare che i prezzi non remunerino i costi, questione che attiene al merito.
Il primo motivo è infondato. L’allegato 12 riserva il tariffario alle protesi e ortesi dell’elenco 1, mentre per gli ausili degli elenchi 2A e 2B prescrive il ricorso a procedure di gara anche per la determinazione dei prezzi. La Regione ha però approvato un tariffario solo temporaneo e transitorio, che non si sostituisce alle gare ma evita interruzioni nella fornitura, e ha dimostrato di aver già avviato gran parte delle procedure.
È invece fondato il secondo motivo. La delibera indica che gli importi sono stati determinati mediante analisi di benchmarking sui tariffari di altre Regioni, con comparazione solo “in alcuni casi” con gli importi medi regionali o di gara. La Regione non ha prodotto gli atti dell’istruttoria, concentrandosi su tre soli ausili, senza che sia verificabile la comparazione. Nella sostanza i prezzi sono stati fissati facendo propri i valori più ricorrenti di altre Regioni.
Così operando la Regione è incorsa nel vizio istruttorio: si è appiattita acriticamente su altri tariffari senza verificarne congruità e metodo, né l’adeguatezza rispetto ai costi di produzione e alla specificità piemontese. Le tariffe devono essere congrue e remunerative: l’esame dei costi evita prezzi sottocosto o eccessivi. Il riferimento è all’art. 8 sexies del D. Lgs. 502/1992, che richiama più volte i costi di produzione, senza che la facoltà di riferirsi ai tariffari regionali legittimi una ricognizione acritica (cfr. TAR Lazio n. 16385 del 2025).
Merita condivisione anche il profilo del mancato coinvolgimento delle associazioni del settore. La delibera non indica quali associazioni siano state consultate e non sono stati prodotti i verbali; il tavolo tecnico coinvolge solo il settore ortopedico e protesico, non quello degli ausili ad alta tecnologia. La minoranza di tali ausili non esclude la rappresentatività: l’istruttoria deve coinvolgere le associazioni di tutti i settori merceologici. Il ricorso è quindi accolto nei limiti dell’interesse, con annullamento della delibera e del tariffario per le classi 22 e 24, assorbito il terzo motivo e condannata la Regione alle spese.
Nota della Redazione
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