Acquiescenza al transetto e inammissibilità del ricorso per factum proprium (TAR Emilia-Romagna n. 1553 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Costituisce acquiescenza al provvedimento amministrativo, ostativa all’esperimento dell’azione di annullamento, la condotta della parte che, senza riserve, abbia chiesto e accettato gli effetti dell’atto prima della sua emanazione, manifestando una volontà certa e definitiva incompatibile con la successiva impugnazione. L’esecuzione spontanea di un provvedimento ablatorio a effetti obbligatori non integra acquiescenza, salvo che sia espressione inequivoca di adesione alla determinazione autoritativa. La valutazione di inidoneità al servizio operativo espressa dalla Commissione Medica Ospedaliera costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di travisamento dei fatti o di macroscopica illogicità.

Il Fatto

Un Capo Reparto dei Vigili del Fuoco veniva giudicato dalla Commissione Medica Interforze di seconda istanza permanentemente non idoneo al servizio nei ruoli operativi, ma idoneo al transito nei ruoli tecnico-professionali del Corpo. In data 28 maggio 2025, l’interessato presentava istanza di inquadramento nei ruoli tecnico-professionali, accettando espressamente e senza alcuna riserva il transito. Con provvedimento del 12 giugno 2025, l’Amministrazione disponeva il passaggio al ruolo degli Operatori e degli Assistenti, con inquadramento nella qualifica di “assistente”, il ricollocamento in soprannumero e la cancellazione dal ruolo dei capi reparto con decorrenza 16 maggio 2025.

Il dipendente impugnava il provvedimento, deducendo l’erroneità della valutazione medica, e sostenendo che le proprie condizioni psicofisiche, sulla base di documenti clinici più recenti, gli avrebbero consentito di riprendere il servizio nella mansione protetta. Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio per resistere al ricorso.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha rilevato d’ufficio un profilo di inammissibilità del ricorso per intervenuta acquiescenza. In particolare, il provvedimento impugnato richiamava l’istanza presentata dal dipendente in data 28 maggio 2025, con cui lo stesso aveva chiesto l’inquadramento nei ruoli tecnico-professionali, dichiarando di accettare il transito alla luce della valutazione della Commissione Medica che lo aveva riconosciuto non idoneo in modo permanente e assoluto al servizio nei ruoli operativi.

La Corte ha richiamato il principio per cui l’acquiescenza postula un comportamento chiaro e inequivoco, espressione di volontà certa e definitiva incompatibile con la volontà di contestare il provvedimento, negando rilievo acquiescente alla semplice esecuzione di un provvedimento ablatorio a effetti obbligatori. Nel caso di specie, la scelta del dipendente era stata libera e volontaria, ma senza riserve, e aveva determinato il successivo provvedimento di transito, configurandosi così la violazione del divieto di venire contra factum proprium.

Il Collegio ha inoltre esaminato il merito della controversia, rilevando che il ricorso non sarebbe stato comunque accoglibile. La valutazione della Commissione Medica, in ambito militare, rientra nella discrezionalità tecnica dell’organo, che opera sulla base delle cognizioni medico-specialistiche, con un sindacato del giudice limitato ai casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità. Il ricorrente non aveva fornito elementi idonei a superare questa valutazione, essendosi limitato a produrre documenti clinici risalenti al 2024 e un verbale di visita del 22 luglio 2025 che, pur successivo alla valutazione della Commissione e al provvedimento di transito, non conteneva elementi decisivi.

Quanto alla condizione psicologica descritta nel verbale del 22 luglio 2025, la Corte ha osservato che essa risultava necessariamente richiesta anche per i ruoli tecnico-professionali nei quali il dipendente era transitato, ma non era di per sé dimostrativa di una erronea valutazione della Commissione. Pertanto, il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per acquiescenza, compensando integralmente le spese di lite tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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