Nozione di area per il tempo libero e portata del comma 16 (TAR Umbria n. 38 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di una disciplina urbanistica che, nelle zone FD4, richiama le “aree di Colle dell’Oro definite per attrezzature per il tempo libero”, l’individuazione del relativo sedime non può fondarsi sulla sola zonazione del piano vigente, che non contempla più una categoria autonoma di aree per il tempo libero. Occorre risalire alla previsione urbanistica vigente al momento dell’approvazione del nuovo PRG, segnatamente alla Variante del 1999, che distingueva le aree per attrezzature sportive da quelle per il tempo libero. Ne consegue che il comma 16 dell’art. 117 delle NTA si applica soltanto alle aree allora destinate ad attrezzature per il tempo libero, e non alle aree destinate ad attrezzature sportive. Le previsioni della Variante relative a tali aree, avendo natura conformativa, non soggiacciono a termini di decadenza.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce un centro sportivo in un’area classificata dal PRG del 2008 in zona FD4, “attrezzature sportive e per il tempo libero private”, disciplinata dall’art. 117 delle NTA. In data 19 dicembre 2023 ha presentato al SUAP del Comune istanza per l’approvazione di un progetto di realizzazione di un nuovo impianto di smaltimento e di un impianto di diffusione sonora del bar a servizio dell’impianto sportivo, a modifica di precedente autorizzazione unica.
Con determinazione dirigenziale n. 858 del 28 marzo 2024, conclusiva della conferenza di servizi, e con l’autorizzazione unica n. 12/2024 che la recepisce, l’amministrazione ha stabilito che il comma 16 dell’art. 117 NTA non è applicabile all’area di proprietà della ricorrente. Il comma 16 consente interventi più ampi rispetto ai commi 1-13, tra cui l’apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. Di qui l’impugnazione, con contestuale richiesta di annullamento della nota prot. n. 155396 del 27 settembre 2023, richiamata nell’autorizzazione unica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la struttura dell’art. 117 NTA. I commi 1-13 dettano una disciplina generale riferita agli impianti sportivi; i commi successivi, dal 14 al 18, riguardano invece zone specifiche. Il comma 16 è dedicato alla zona di Colle dell’Oro, nella quale ricade l’area della ricorrente.
L’applicazione delle più favorevoli previsioni del comma 16 dipende dunque dalla riconducibilità del sedime alle “aree di Colle dell’Oro definite per attrezzature per il tempo libero“. Il Tribunale esclude che tale individuazione possa basarsi sulla sola zonazione del PRG del 2008: questo non contempla più aree destinate ad attrezzature per il tempo libero, ma un’unica categoria FD4 che ricomprende le attività sportive e quelle del tempo libero. Un riferimento testuale alla vecchia distinzione non sarebbe quindi possibile.
Il Collegio risale allora alla Variante di Colle dell’Oro del 1999, previsione urbanistica vigente al momento dell’approvazione del nuovo PRG. Quanto al rilievo della ricorrente sulla decadenza decennale, il Tribunale osserva che nel 2008 non erano ancora trascorsi dieci anni dall’approvazione della Variante. Soprattutto, le previsioni dell’art. 14 della Variante per le aree per il tempo libero, al pari di quelle dell’art. 13 per le aree sportive, hanno natura conformativa, disciplinando la realizzazione da parte dei privati degli interventi consentiti, e non soggiacciono quindi a termini di decadenza.
Su questa base è indubbio che, secondo la Variante del 1999, l’area della ricorrente fosse destinata ad attrezzature sportive, e non ad attrezzature per il tempo libero. La distinzione, che la Variante esprimeva anche graficamente, conserva rilievo sistematico e teleologico, non risultando superata dagli atti del nuovo PRG, che pure ricomprendono entrambe le destinazioni nelle zone FD4. Coerentemente, il comma 16 riproduce le previsioni dell’art. 14 della Variante, relative alle aree per il tempo libero, e non quelle dell’art. 13 sulle aree sportive.
Il Collegio ritiene pertanto condivisibile la ricostruzione della nota prot. n. 155396 del 27 settembre 2023, recepita nella prescrizione impugnata: il comma 16 va applicato soltanto alle aree a suo tempo destinate ad attrezzature per il tempo libero. Il ricorso è infondato e viene respinto. Le spese sono integralmente compensate, trattandosi di controversia incentrata sull’interpretazione di disposizioni urbanistiche non del tutto perspicue.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.