Cessazione della materia del contendere per sopravvenuta erogazione del contributo amministrativo (TAR Sardegna n. 129 del 24.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora il ricorrente ottenga in via amministrativa il bene della vita atteso, rendendo inutile la prosecuzione del giudizio per l’oggettivo venir meno della lite. La pronuncia prescinde da qualsiasi accertamento nel merito della fondatezza delle censure dedotte e consegue alla mera constatazione del sopravvenuto conseguimento dell’utilità richiesta. L’esito del contenzioso giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Il Fatto
Un’associazione culturale impugnava dinanzi al TAR Sardegna la deliberazione di Giunta regionale del 27.01.2022, n. 3/5, concernente le modalità di esecuzione delle sentenze favorevoli del medesimo Tribunale, unitamente al preavviso di non ammissibilità delle istanze di contributo comunicato il 22.03.2022 e ai successivi atti del procedimento. Con motivi aggiunti, la ricorrente estendeva l’impugnazione alla graduatoria degli enti ammessi al contributo del 29.07.2022, pubblicata dalla Prefettura di Cagliari. Nel corso del giudizio, la Regione Autonoma della Sardegna depositava atto con cui domandava la pronuncia di improcedibilità del ricorso, rappresentando che, nelle more, era stato liquidato in favore dell’associazione il contributo oggetto della controversia. La stessa istanza veniva reiterata dalla parte ricorrente all’udienza straordinaria del 22 gennaio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, preso atto delle domande concordi delle parti, ha rammentato il principio per cui, nel processo amministrativo, la cessazione della materia del contendere va pronunciata quando il ricorrente abbia conseguito in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo per l’oggettivo venir meno della lite.
Nel caso di specie, l’erogazione del contributo richiesto ha determinato il pieno soddisfacimento dell’interesse sostanziale sotteso alla domanda di annullamento. La circostanza, pacifica tra le parti e risalente a un momento successivo alla proposizione del ricorso, ha integrato il presupposto per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, senza necessità di scrutinare le censure dedotte avverso gli atti impugnati.
Il Tribunale ha ritenuto, infine, che l’esito del contenzioso giustificasse l’integrale compensazione delle spese di lite, disponendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere sul ricorso principale e sui motivi aggiunti, con spese compensate e ordine di esecuzione della sentenza all’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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