Sorveglianza speciale, stato di necessità e tenuità del fatto (Cass. pen. Sez. I n. 24021 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La scriminante dello stato di necessità, richiamabile in relazione alle prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, è configurabile solo a condizione che l’agente non abbia altra scelta all’infuori di quella di subire il danno temuto o di porre in essere la condotta vietata, e sempre che tra il pregiudizio e l’azione di difesa sussista un giusto rapporto di proporzione. La causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. può essere implicitamente disattesa dal giudice quando la complessiva struttura argomentativa della sentenza richiami, anche a fini diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità. Non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione del gravame, quando il relativo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della decisione.
Il Fatto
Il ricorrente, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, veniva trovato in possesso di un telefono cellulare in violazione della prescrizione impostagli. Il Tribunale lo aveva ritenuto colpevole del delitto di cui all’art. 75, comma 2 d.lgs. n. 159 del 2011, con l’aggravante della recidiva. La Corte d’appello aveva confermato la condanna, rigettando i motivi sull’elemento soggettivo, sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e sulla recidiva.
La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: la valutazione dell’elemento psicologico e l’omessa motivazione sulla scriminante dell’adempimento del dovere; l’apparente illogicità del diniego dell’art. 131-bis cod. pen.; il riconoscimento della recidiva fondato sul solo riscontro formale del certificato penale.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è rigettato. Sul primo motivo, la Corte ricorda che il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non quello tra prova e decisione: le censure devono investire la motivazione, non la valutazione probatoria riservata al giudice di merito. Nel caso concreto la Corte territoriale ha enunciato gli elementi fattuali e logici da cui ha desunto il dolo generico e l’impossibilità di configurare la scriminante, evidenziando l’esistenza di condotte alternative lecite. La motivazione resta valida anche ove fondata sull’erronea individuazione della data della certificazione, essendo comunque decorsi due mesi tra prescrizione ed episodio.
Sullo stato di necessità, la Corte richiama il principio secondo cui la scriminante è configurabile a condizione che l’agente non abbia altra scelta all’infuori di quella di subire il danno o di porre in essere l’azione imputata, sempre che sussista un giusto rapporto di proporzione (Sez. 6, n. 24255 del 16/03/2021, Rv. 281526-01). Quanto alla scriminante dell’adempimento di un dovere ex art. 51 cod. pen., in relazione agli obblighi di cui all’art. 143 cod. civ., la Corte osserva che essa è invocabile solo nei rapporti di subordinazione di diritto pubblico e non tra privati (Sez. 3, n. 50760 del 13/10/2016, Rv. 268661-01). Il rigetto della deduzione può risultare dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza, non censurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 5936 del 15/11/2022, dep. 2023).
Sul secondo motivo, relativo all’art. 131-bis cod. pen., la motivazione, pur sintetica, è sufficiente. La compagnia di un pregiudicato al momento del controllo colora di maggiore gravità la violazione, dimostrando pervicacia e disinteresse per gli obblighi imposti. Non vi è illogicità rispetto ai motivi posti a fondamento delle circostanze attenuanti generiche: alcune asserzioni del primo giudice, per la loro genericità, non si riferiscono al grado di offensività. Al contrario, le circostanze di cui all’art. 133 cod. pen. sono incompatibili con la causa di non punibilità. La causa di non punibilità deve ritenersi implicitamente disattesa quando la struttura argomentativa richiami elementi che escludono la particolare tenuità (Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097).
Sul terzo motivo, la Corte richiama l’indirizzo secondo cui, ai fini della recidiva, la valutazione non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale, ma deve esaminare in concreto il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se la pregressa condotta sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Rv. 284425-01). La motivazione conforme dei due gradi di merito esprime elementi da cui desumere la perdurante e specifica inclinazione al crimine. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese processuali.
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