Ricorso inammissibile per reiterazione motivi detenzione arma clandestina (Cass. pen. Sez. 7 n. 17803 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. In tema di detenzione di armi, la circostanza della matricola abrasa, facilmente riconoscibile, ne comprova la provenienza delittuosa, poiché chiunque detiene un’arma comune da sparo deve sincerarsi dell’esistenza dei segni distintivi prescritti dall’art. 11 della legge n. 110/1975 e non può invocare l’ignoranza della loro abrasione o cancellazione. La determinazione della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche coinvolgono valutazioni discrezionali di merito che sfuggono al sindacato di legittimità se non frutto di arbitrio o di ragionamento illogico.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in secondo grado per i reati di detenzione e porto illegale di un’arma clandestina e per la ricettazione della stessa. L’imputato aveva sostenuto di aver rinvenuto l’arma casualmente per strada e di non averla consegnata alle Autorità perché, a causa del suo stato di assuntore abituale di alcool e stupefacenti, ne aveva dimenticato il rinvenimento. La Corte d’appello di Catania ha confermato la condanna, motivando sull’implausibilità della versione difensiva e sulla riconoscibilità della provenienza delittuosa dell’arma, la cui matricola risultava abrasa. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente rilevato che tutti i motivi di ricorso riproponevano censure già avanzate in appello e puntualmente vagliate dal Giudice di secondo grado. Quanto alla dedotta assenza di dolo, la Corte ha condiviso l’argomentazione del giudice di merito che ha richiamato il principio secondo cui il detentore di un’arma comune da sparo ha il dovere di sincerarsi dell’esistenza dei segni distintivi prescritti dall’art. 11 della legge n. 110/1975, non potendo invocare lo stato di ignoranza dell’abrasione o cancellazione della matricola, circostanza quest’ultima facilmente riconoscibile e idonea a comprovare la provenienza delittuosa dell’arma.

In relazione al secondo motivo, concernente le circostanze attenuanti generiche, la Corte ha osservato che le sentenze di merito hanno esaurientemente motivato sull’assenza di elementi suscettibili di positiva valutazione, trattandosi di materia che involge l’esercizio di valutazioni discrezionali tipicamente di merito, che per pacifico indirizzo giurisprudenziale sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

Quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio, la Corte ha richiamato il principio per cui il giudice di merito esercita la discrezionalità conferitagli dalla legge attraverso l’enunciazione, anche sintetica, dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., precisando che, quando la pena è irrogata al di sotto della media edittale, non è necessaria un’argomentazione specifica e dettagliata, potendo il parametro valutativo desumersi dal complesso motivazionale della sentenza.

La Corte ha quindi concluso che, a fronte di motivazioni prive di fratture logiche e aderenti alle risultanze di prova, la difesa si è limitata a critiche del tutto a-specifiche, mera reiterazione delle censure già disattese in appello. Tale condotta integra l’ipotesi di cui all’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., rendendo il ricorso inammissibile e comportando la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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