Interdittiva antimafia e valore delle assoluzioni penali (TAR Puglia n. 82 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’adozione dell’informazione antimafia interdittiva non è richiesta la prova dell’intervenuta infiltrazione mafiosa, ma soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali, secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale, sia deducibile il pericolo di ingerenza della criminalità organizzata. Tali elementi vanno valutati in modo unitario e non atomistico, attribuendo a ciascuno valenza nella sua connessione con gli altri. I provvedimenti di assoluzione in sede penale non escludono in via automatica il rischio di infiltrazione mafiosa, poiché la valutazione prefettizia ha natura anticipatoria ed è condotta ex ante, al momento dell’adozione della misura. Le sopravvenienze, anche giudiziarie, possono rilevare soltanto ai fini di un’eventuale richiesta di revisione della misura alla competente Autorità prefettizia, che è tenuta a provvedere sollecitamente.

Il Fatto

Una società operante nel commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, in particolare caffè, impugnava dinanzi al TAR Puglia, sede di Lecce, l’informazione antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura di Lecce il 27.08.2025, nonché gli atti conseguenziali del Comune competente, che avevano disposto l’inibizione della prosecuzione dell’attività e l’inefficacia della S.C.I.A. presentata per il deposito.

La ricorrente censurava il provvedimento prefettizio deducendo, tra l’altro, la sopravvenienza di una sentenza della Corte d’Appello di Lecce del 30.10.2025, che avrebbe superato le emergenze investigative poste a fondamento della misura. Nell’ambito dell’incidente cautelare, la società chiedeva quindi la sospensione dell’efficacia dell’interdittiva e degli atti comunali consequenziali.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha respinto la domanda cautelare richiamando la consolidata giurisprudenza secondo cui l’interdittiva antimafia non richiede la prova di un’effettiva infiltrazione, ma si fonda su un giudizio prognostico circa il pericolo di ingerenza della criminalità organizzata, basato su elementi sintomatico-presuntivi da valutare unitariamente, come già affermato da Cons. Stato, Sez. III, 11.08.2021, n. 5852.

Quanto al valore delle pronunce penali assolutorie, il Collegio ha evidenziato che queste non sono idonee a escludere in via automatica il rischio di infiltrazione. La prospettiva anticipatoria della Prefettura, infatti, impone una verifica condotta ex ante, nel momento dell’adozione della misura; ciò che in sede penale può perdere consistenza alla luce di successivi approfondimenti probatori può comunque risultare sufficiente a sorreggere, secondo una valutazione retrospettiva, la logicità e la legittimità del provvedimento interdittivo.

Da tale impostazione discende che le sopravvenienze, ivi inclusa la sentenza della Corte d’Appello, non assumono rilievo automatico in sede di impugnazione, ma possono essere fatte valere attraverso l’istituto della revisione della misura, espressamente previsto dalla normativa di settore con aggiornamento periodico, essenzialmente su domanda di parte.

Nella specie, la società aveva proposto revisione in data 06.02.2026, alla luce della citata sentenza della Corte d’Appello; la Prefettura era pertanto tenuta a provvedere sollecitamente su tale istanza, restando salvi i suoi successivi provvedimenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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