Arricchimento senza causa escluso se manca la sussidiarietà (Cass. civ. Sez. 3 n. 18592 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Qualora le obbligazioni assunte dagli enti locali non rientrino nello schema procedimentale di spesa, il rapporto obbligatorio intercorre direttamente tra il privato e l’amministratore, il funzionario o il dipendente che hanno consentito la prestazione. Ne consegue che è esclusa, per difetto del requisito della sussidiarietà, l’azione di arricchimento senza causa nei confronti dell’ente, il quale può comunque riconoscere a posteriori il debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del d.lgs. n. 267/2000, con apposita deliberazione dell’organo competente che riconosca l’utilità dell’arricchimento, non bastando a tal fine il mero comportamento degli organi rappresentativi. La nullità del contratto concluso dalla pubblica amministrazione per difetto della forma scritta non preclude la domanda di arricchimento ingiustificato, cui osta invece la nullità per illiceità di un elemento essenziale per contrasto con l’ordine pubblico o in caso di frode alla legge.
Il Fatto
Una professionista ha redatto il progetto di massima per la costruzione di un autodromo su incarico conferitole direttamente dal sindaco. La prestazione era funzionale alla partecipazione dell’ente a un bando regionale per l’ubicazione dell’impianto. La professionista ha quindi convenuto il Comune per ottenere il pagamento dell’importo di oltre 387.000 euro a titolo di arricchimento senza causa, essendo l’ente utile profittato della prestazione. Il Tribunale di Verona ha respinto la domanda, con conferma da parte della Corte d’appello di Venezia. La professionista ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, formulato in tre distinte censure.
La Motivazione della Corte
Con la prima censura la ricorrente deduceva la sussistenza di un’ipotesi di somma urgenza, idonea a derogare ai principi di cui all’art. 191 del d.lgs. n. 267/2000, secondo cui gli enti locali possono effettuare spese solo in presenza di un regolare impegno contabile. La Corte di Cassazione ha ritenuto la censura inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., non avendo la ricorrente specificato in quali atti processuali la questione era stata dedotta nel giudizio di merito, trattandosi di questione che richiede accertamenti di fatto e che non può essere posta per la prima volta in sede di legittimità. La Corte ha inoltre precisato che, anche nell’ipotesi di somma urgenza, è comunque necessario un espresso atto di riconoscimento della spesa da parte del Consiglio comunale, che nella specie non risulta mai adottato.
La seconda censura, relativa all’interpretazione della delibera della Giunta comunale che la ricorrente assumeva quale fonte dell’incarico professionale, è stata ritenuta in parte inammissibile e in parte infondata. L’interpretazione degli atti amministrativi privi di efficacia normativa costituisce un accertamento di fatto, sindacabile in Cassazione solo per vizi di motivazione, e la Corte d’appello aveva fornito una motivazione adeguata. La delibera invocata, infatti, disponeva l’incarico a un diverso soggetto della sola redazione di una proposta di ubicazione dell’autodromo, con impegno di spesa di poche centinaia di euro, rendendo insostenibile l’assunto che l’ente avesse conferito alla ricorrente l’incarico per un progetto di fattibilità dal valore di oltre 300.000 euro.
La terza censura è stata dichiarata manifestamente infondata, risultando la sentenza impugnata conforme agli indirizzi consolidati della Corte in tema di azione di arricchimento senza causa nei confronti della pubblica amministrazione. La Suprema Corte ha richiamato il principio per cui, in caso di obbligazioni assunte dall’ente fuori dallo schema procedimentale di spesa, il rapporto obbligatorio sorge direttamente con l’amministratore o il funzionario che ha consentito la prestazione. La possibilità per il privato di agire in via contrattuale nei confronti di quest’ultimo esclude l’azione contro l’ente per difetto del requisito della sussidiarietà.
Conseguentemente, la Corte ha rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alla refusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in oltre 10.000 euro oltre esborsi, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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