Arrotondamenti contributivi esclusi per l’accesso al calcolo retributivo (Corte dei Conti Sez. III App. n. 194 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, comma 13, della legge n. 335/1995 subordina l’ultrattività del sistema di calcolo retributivo al possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un’anzianità contributiva di almeno diciotto anni. Il requisito deve intendersi effettivamente e pienamente maturato: l’avverbio “almeno” introduce un elemento di tassatività che esclude qualsiasi arrotondamento delle frazioni di anno o di mese. Non è pertanto consentita l’applicazione analogica della disciplina degli arrotondamenti prevista dall’art. 3 della legge n. 274/1991 e dall’art. 59, comma 1, lett. b), della legge n. 449/1997, trattandosi di norme eccezionali che non possono operare oltre i casi e i tempi considerati, ai sensi dell’art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile. La disciplina degli arrotondamenti, inoltre, attiene ai requisiti di accesso al trattamento pensionistico e non alla diversa funzione di diritto transitorio assolta dalla norma del 1995.
Il Fatto
Un dipendente della Polizia di Stato, cessato dal servizio, ha impugnato il provvedimento con cui l’INPS gli aveva liquidato la pensione diretta ordinaria di anzianità con il sistema di calcolo misto. L’interessato aveva maturato, alla data del 31 dicembre 1995, un’anzianità contributiva di 17 anni, 11 mesi e 26 giorni. Ha chiesto l’arrotondamento a diciotto anni per accedere al calcolo interamente retributivo, oltre al riconoscimento della maggiorazione dei due quinti per il servizio svolto a bordo di unità navali con qualifica di motorista e comandante.
Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso. L’interessato ha proposto appello lamentando l’erronea interpretazione dell’art. 1, comma 13, della legge n. 335/1995, il vizio di motivazione sulle maggiorazioni contributive e l’omessa valutazione delle istanze istruttorie.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce il quadro normativo degli arrotondamenti nel pubblico impiego. L’art. 40 del d.P.R. n. 1092/1973 prevedeva che la frazione di anno superiore a sei mesi si arrotondasse all’anno. L’art. 3 della legge n. 274/1991 estendeva l’arrotondamento a mese intero, trascurando la frazione non superiore a quindici giorni. L’art. 59 della legge n. 449/1997 stabiliva poi che le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti.
La Corte osserva che tali meccanismi operavano al momento della cessazione del rapporto e attenevano ai requisiti di accesso alla pensione. La riforma “Monti-Fornero” di cui all’art. 24 del d.l. n. 201/2011 ha introdotto requisiti che devono essere posseduti senza arrotondamenti, come chiarito dai messaggi INPS richiamati.
Il passaggio decisivo riguarda la diversa funzione delle norme. L’art. 1, comma 13, della legge n. 335/1995 non fissa requisiti di accesso, ma regola l’ultrattività di un sistema di calcolo ormai abrogato. Applicarvi gli arrotondamenti significherebbe estendere norme eccezionali oltre i casi e i tempi considerati, in violazione dell’art. 14 delle preleggi. L’avverbio “almeno” è espressione di tassatività e determinatezza.
La Sezione richiama l’orientamento conforme delle Sezioni centrali di appello, tra cui le pronunce n. 204/2022, n. 249/2020, n. 283/2022, n. 328/2023, n. 364/2021 e n. 56/2020, ribadendo che l’anzianità va computata senza arrotondamenti. Nel caso concreto il requisito dei diciotto anni non risulta raggiunto e il primo motivo è respinto.
Il secondo motivo è infondato perché la maggiorazione dei due quinti prevista dall’art. 19, comma 3, del d.P.R. n. 1092/1973 riguarda solo i militari espressamente indicati, categoria cui non appartiene l’appellante. Il terzo motivo è respinto per mancanza di prova delle incongruenze allegate tra i prospetti e i conteggi INPS. L’appello è respinto e la parte appellante è condannata alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.