Conto consegnatario azioni irregolare se valore non aggiornato a patrimonio netto (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 44 del 06.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto non si esaurisce nella verifica formale dello schema contabile, ma implica l’accertamento dell’attendibilità della consistenza economico-patrimoniale dei beni iscritti. Per le partecipazioni societarie il consegnatario di azioni deve esporre nel conto giudiziale l’effettiva consistenza del titolo, valutata al patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato della partecipata. Non soddisfa tale esigenza la rappresentazione che riporti, di esercizio in esercizio, un valore immutato o non corrispondente all’attuale consistenza della partecipazione e disallineato rispetto alle scritture dell’Ente. Ne consegue l’irregolarità del conto e il mancato discarico dell’agente.

Il Fatto

Il giudizio di conto ha ad oggetto il conto n. 85246, reso da un agente contabile quale consegnatario delle azioni detenute da un Comune per l’esercizio 2022 e depositato in data 18 gennaio 2024. Il magistrato istruttore, con relazione n. 263/2025 del 15.05.2025, ha rilevato una serie di discordanze contabili: la consistenza della partecipazione indicata in 298.557 azioni non trovava riscontro nei documenti societari, che ne riportavano 4.523.223; il valore iniziale e quello finale non corrispondevano ai dati di bilancio e di rendiconto dell’Ente; il conto era stato depositato oltre il termine; era omessa la relazione dell’organo di controllo interno prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c..

L’agente, costituitosi in giudizio, ha contestato in via principale la propria qualifica, sostenendo di essere agente amministrativo per debito di vigilanza e non contabile, con conseguente improcedibilità del giudizio. In via subordinata ha invocato l’assenza di danno erariale e la riconducibilità delle discordanze a un mero errore materiale, chiedendo la rettifica d’ufficio e il discarico, in ogni caso senza sanzione.

La Motivazione della Corte

La Sezione respinge l’eccezione preliminare. Le risultanze formali dell’istruttoria contraddicono la tesi difensiva: l’agente era stato individuato dall’Ente con delibera di Giunta comunale n. 1/2013, che lo designava consegnatario delle azioni, e con successivi provvedimenti sindacali. Decisivo è poi il rilievo che l’agente ha sottoscritto il conto e che, per l’art. 9, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, ha agito come delegato del sindaco nell’esercizio dei diritti societari. La qualifica di agente contabile è dunque sussistente.

Nel merito, la Corte richiama la propria giurisprudenza e il principio contabile n. 6.1.3 dell’All. n. 4/3 al d.lgs. n. 118/2011, che impone di valutare le partecipazioni al patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato, o secondo criteri prudenziali ove ciò non sia possibile. La gestione delle partecipazioni non è meramente figurativa, ma comporta l’esercizio di diritti e l’assunzione di obblighi rilevanti per l’Ente. Non è quindi idonea una rappresentazione che continui a riportare un valore immutato esercizio dopo esercizio.

Il percorso argomentativo si salda all’art. 29 R.D. n. 827/1924: i conti del consegnatario devono rappresentare la situazione reale dei titoli, in armonia con il metodo effettivamente utilizzato nella contabilizzazione di bilancio. Su queste basi la Corte conferma le plurime irregolarità: l’indicazione di un numero non corretto di azioni; il valore iniziale non aggiornato alle risultanze contabili della società al termine della gestione 2020; il valore di chiusura non allineato al bilancio 2021 della partecipata. L’agente, osserva la Sezione, è gravato dall’autonoma responsabilità di esporre dati corretti e veritieri.

Restano invece riferibili all’Amministrazione, e non all’agente, la tardività della trasmissione del conto alla Sezione — essendo stato presentato tempestivamente all’Ente — e la mancata trasmissione della relazione dell’organo interno. Il conto è pertanto dichiarato irregolare e l’agente non è ammesso a discarico; nulla è disposto sulle spese, in assenza di ammanchi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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