Resa del conto, estinzione per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Valle d’Aosta n. 64 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per la resa del conto, avviato in forma monocratica ai sensi degli artt. 141 e ss. cod. giust. cont., il deposito dei conti da parte dell’agente contabile nel termine perentorio assegnato determina la cessata materia del contendere e l’estinzione del giudizio. La definizione avviene con sentenza monocratica, anche ai sensi dell’art. 144 cod. giust. cont., poiché la fase collegiale è destinata esclusivamente a definire l’eventuale opposizione al decreto di fissazione del termine ex art. 142 cod. giust. cont. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto, rimesse al Magistrato designato nell’ambito degli artt. 145 e ss. cod. giust. cont.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti per la Valle d’Aosta promuoveva, con ricorso depositato il 9 maggio 2025, il giudizio per la resa del conto di un agente contabile interno del comune di Cogne, addetto ai servizi demografici, in relazione all’esercizio finanziario 2019.
Con decreto n. 13/2025 veniva assegnato all’agente il termine perentorio di 120 giorni per il deposito dei conti all’Ente e a quest’ultimo ulteriori 30 giorni per il deposito presso la Sezione giurisdizionale. Il comune provvedeva al deposito entro il termine assegnato. Con successivo decreto del 7 novembre 2025 veniva fissata l’udienza per la definizione del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico affronta anzitutto una questione di forma del provvedimento. Una volta avviato il giudizio per resa del conto in forma monocratica ai sensi degli artt. 141 e ss. cod. giust. cont., il medesimo giudizio deve essere definito con sentenza anch’essa monocratica, anche ai sensi dell’art. 144 cod. giust. cont. La fase collegiale è infatti destinata esclusivamente a definire l’eventuale opposizione al decreto di fissazione del termine ex art. 142 cod. giust. cont. Sul punto il giudice richiama, in senso conforme, la Sezione giurisdizionale per la Lombardia n. 227/2023 e la Sezione giurisdizionale per la Puglia n. 389/2023.
Il Collegio osserva inoltre che la diversa forma del decreto monocratico, ai sensi dell’art. 41, comma 4, cod. giust. cont., non richiederebbe motivazione. Il giudice aderisce pertanto alla tesi secondo cui il provvedimento espresso che dichiari motivatamente l’estinzione del giudizio per resa del conto debba essere costituito dalla sentenza. A sostegno richiama le Sezioni giurisdizionali per la Lombardia n. 36/2024, la Basilicata n. 14/2024, la Liguria n. 63/2024, il Veneto n. 101/2024, e la stessa Sezione per la Valle d’Aosta n. 34/2024 e n. 29/2025.
La sentenza, aggiunge il giudice, costituisce la forma più idonea al raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 38, comma 2, cod. giust. cont.
Nel merito, risultando che i conti oggetto del giudizio sono stati depositati nel rispetto dei termini assegnati e che è stata fissata l’udienza, il giudice definisce il giudizio con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere. Il Pubblico Ministero aveva concluso in tal senso, chiedendo la cessazione della materia del contendere essendo l’obbligo di deposito adempiuto per intero. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto da parte del Magistrato designato, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 145 e ss. cod. giust. cont. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
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Nota della Redazione
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