La maggiorazione RIA regionale non si estende al triennio 1991-1993 (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 349 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 51, comma 3, legge n. 388/2000, che ha inciso sulle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità dei dipendenti statali per il triennio 1991-1993, non è invocabile dai dipendenti regionali in quiescenza della Regione Siciliana. La disciplina della RIA regionale è espressione della potestà legislativa esclusiva in materia di stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. q), dello Statuto siciliano, e non costituisce mero rinvio alla normativa statale. Il riconoscimento dell’incremento retributivo deve essere previamente accertato sul piano del rapporto di lavoro, con provvedimento formale dell’amministrazione di appartenenza o pronuncia definitiva del giudice del lavoro; solo dopo tale accertamento l’emolumento può transitare nella base pensionabile. È inammissibile la domanda di riliquidazione del trattamento di quiescenza fondata direttamente sull’asserito diritto retributivo, in assenza di un titolo già cristallizzato.
Il Fatto
I ricorrenti, dipendenti della Regione Siciliana in quiescenza, hanno adito la Corte dei conti chiedendo la riliquidazione del trattamento pensionistico mediante l’inclusione nella base di computo di un ulteriore rateo di RIA maturato fino al 31 dicembre 1993. A fondamento della domanda hanno richiamato la sentenza n. 4/2024 della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittimo l’art. 51, comma 3, legge n. 388/2000, ritenendo che da essa derivi un principio estensibile anche ai pensionati regionali.
L’Assessorato regionale delle Autonomie Locali e il Fondo Pensioni Sicilia si sono costituiti eccependo il difetto di giurisdizione contabile, la decadenza, l’inammissibilità per violazione degli artt. 152 e 153 c.g.c. e la prescrizione quinquennale, concludendo per l’infondatezza. Il Fondo ha inoltre rilevato di non avere competenza sulla determinazione della base retributiva. Il giudizio è stato posto in decisione all’udienza del 20 novembre 2025.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto affermato la propria giurisdizione, richiamando il criterio del petitum sostanziale e la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 16168/2011: quando si chiede un trattamento pensionistico maggiore fondato su una migliore retribuzione, senza incidenza sul rapporto di servizio, la situazione fatta valere attiene esclusivamente alla prestazione previdenziale. Le eccezioni di decadenza e inammissibilità sono state ritenute assorbite in applicazione del criterio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.
Nel merito, il ricorso è stato respinto. Il fulcro della prospettazione attorea — estrapolare dalla pronuncia della Consulta un principio erga omnes invocabile dagli ex impiegati regionali — è stato giudicato non condivisibile. La decisione costituzionale riguarda un comparto specifico di dipendenti statali e non può estendersi automaticamente a chi ha prestato servizio presso la Regione siciliana.
La Corte ha valorizzato la specificità della disciplina regionale, scaturita dall’esercizio della potestà esclusiva affidata al legislatore siciliano dall’art. 14, comma 1, lett. q), dello Statuto. Tale rilievo, ha osservato, è indirettamente presente nella stessa pronuncia della Consulta.
Decisiva è stata poi la considerazione che la maggiorazione RIA deve essere previamente riconosciuta sul piano retributivo, con provvedimento formale dell’amministrazione di appartenenza o pronuncia definitiva del giudice del lavoro. Solo dopo tale accertamento l’emolumento può transitare nella base pensionabile. Non è ammissibile chiedere direttamente la riliquidazione della pensione facendo leva sull’imprescrittibilità del diritto pensionistico, in assenza di un titolo già cristallizzato, tanto più che il credito retributivo risulta ormai prescritto. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni.
Nota della Redazione
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