Donazione diretta di denaro tra coniugi in separazione: la qualificazione del giudice di merito è insindacabile in cassazione (Cass. civ. Sez. 3 n. 8857 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., la qualificazione della corresponsione di una somma di denaro tra coniugi in procinto di separarsi come modalità di pagamento di un preesistente debito, piuttosto che come donazione, costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata. Non introduce una domanda nuova la pronuncia che, nel rigettare il gravame, qualifichi giuridicamente il fatto dedotto dalla parte in modo diverso da come prospettato nell’atto introduttivo. La mancata indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., del punto della sentenza impugnata in cui il giudice avrebbe accolto una domanda diversa da quella effettivamente proposta rende inammissibile il motivo di ricorso. In materia di responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., non sussiste obbligo per il giudice di merito di arrestarsi ad una sentenza di condanna generica ex art. 278 c.p.c. quando, essendo stato investito della piena cognizione, abbia già accertato l’inesistenza di un danno risarcibile. La compensazione delle spese processuali costituisce decisione discrezionale, legittima anche in caso di soccombenza reciproca.
Il Fatto
Una società bancaria, quale creditrice, proponeva dinanzi al Tribunale domanda di declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. di una donazione di € 300.000 compiuta tra coniugi in procinto di separarsi. Il tribunale accoglieva la domanda. La Corte d’Appello, investita di due distinti gravami, rigettava l’appello principale della banca e accoglieva parzialmente quello della donataria, disponendo la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
Avverso tale sentenza la donataria proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge sotto diversi profili e la banca spiegava ricorso incidentale. L’atto di donazione impugnato e la qualificazione giuridica delle somme versate hanno costituito il nucleo centrale delle censure in esame.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i cinque motivi del ricorso principale, pervenendo a un giudizio di infondatezza. Con riferimento al primo motivo, la ricorrente lamentava la violazione dell’art. 112 c.p.c., assumendo che la banca avesse richiesto l’inefficacia di una donazione indiretta di denaro e non dell’atto pubblico di donazione diretta. I giudici di legittimità hanno rilevato come la corte territoriale avesse qualificato la corresponsione del denaro come modalità di pagamento parziale di un mutuo, in cui il marito era mutuatario e la moglie mutuante, trattandosi pertanto di un accertamento fattuale e non già di introduzione di una domanda nuova.
Il secondo motivo, incentrato sulla violazione degli artt. 769, 782, 809 e 2901 c.c., è stato ritenuto inammissibile per la sua formulazione in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., non avendo la ricorrente indicato il punto della sentenza in cui il giudice d’appello avrebbe dichiarato l’inefficacia di una donazione indiretta di € 300.000. La corte territoriale aveva, infatti, confermato la decisione di prime cure che aveva accolto la domanda della banca relativamente alla donazione diretta.
Il terzo motivo, concernente gli artt. 156 e 2901 c.c. e l’art. 112 c.p.c., è stato considerato una mera valutazione fattuale alternativa a quella adottata dal giudice di merito, volta a criticare il vaglio delle prove in ordine alla pretesa donazione onerosa. Il quarto motivo, relativo alla responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. e all’art. 2043 c.c., è stato respinto sul rilievo che la fattispecie dell’art. 96 c.p.c. si correla all’esito del giudizio sul tema decidendum principale e che l’art. 278 c.p.c. non impone al giudice di arrestarsi alla condanna generica quando abbia già accertato l’inesistenza di un danno risarcibile, anche in considerazione della ragionevole durata del processo.
Il quinto motivo, infine, relativo alla compensazione delle spese ex artt. 91 e 92 c.p.c., è stato respinto in quanto la decisione sulla compensazione è discrezionale, anche nel caso di soccombenza reciproca. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ne ha rilevato l’inammissibilità, in quanto entrambi i motivi erano volti ad accreditare una rivalutazione di merito, inammissibile in sede di legittimità, tramite un diretto accertamento alternativo.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 156 c.c. – Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi
- Art. 769 c.c. – Definizione
- Art. 782 c.c. – Forma della donazione
- Art. 809 c.c. – Norme sulle donazioni applicabili ad altri atti di liberalità
- Art. 2043 c.c. – Risarcimento per fatto illecito
- Art. 2901 c.c. – Condizioni
- Art. 91 c.p.c. – Condanna alle spese
- Art. 92 c.p.c. – Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese
- Art. 96 c.p.c. – Responsabilità aggravata
- Art. 112 c.p.c. – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
- Art. 278 c.p.c. – Condanna generica - Provvisionale
- Art. 366 c.p.c. – Contenuto del ricorso