Art. 514 c.c. — I creditori e i legatari che hanno esercitato la separazione hanno diritto di soddisfarsi sui beni separati a preferenza dei creditori e dei legatari che non l’hanno esercitata, quando il valore della parte di patrimonio non separata sarebbe stato sufficiente a soddisfare i creditori e i legatari non separatisti. Fuori di questo caso, i creditori e i legatari non separatisti possono concorrere con coloro che hanno esercitato la separazione; ma, se parte del patrimonio non è stata separata, il valore di questa si aggiunge al prezzo dei beni separati per determinare quanto spetterebbe a ciascuno dei concorrenti, e quindi si considera come attribuito integralmente ai creditori e ai legatari non separatisti. Quando la separazione è esercitata da creditori e legatari, i creditori sono preferiti ai legatari. La preferenza è anche accordata, nel caso previsto dal comma precedente, ai creditori non separatisti di fronte ai legatari separatisti. Restano salve in ogni caso le cause di prelazione.
L’inquadramento dell’art. 514 c.c. si rinviene nel Capo VI del Libro II del Codice Civile, dedicato alla separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede. Se l’art. 512 c.c. definisce l’oggetto e la funzione primaria dell’istituto e l’art. 513 c.c. ne disciplina l’esercizio contro i legatari di specie, l’art. 514 c.c. assolve alla funzione di regolare il conflitto interno alla medesima categoria dei creditori del de cuius (il defunto) e dei legatari: quello tra chi ha diligentemente esercitato il diritto di separazione (i cosiddetti “separatisti”) e coloro che, pur potendolo fare, sono rimasti inerti (i “non separatisti”). La ratio legis (ragione della norma) è premiare la diligenza del separatista, senza però penalizzare in modo assoluto il non separatista quando il patrimonio residuo si riveli comunque sufficiente a soddisfarlo: la norma costruisce così un meccanismo contabile di imputazione ed equilibrio.
Cosa prevede l’articolo
Primo comma. I separatisti hanno diritto di soddisfarsi sui beni separati con preferenza rispetto ai non separatisti, ma solo a una condizione: che il valore della parte di patrimonio non separata sarebbe stato sufficiente a soddisfare questi ultimi. È quindi una preferenza condizionata, non assoluta.
Secondo comma. Fuori da quel caso — cioè quando il patrimonio non separato non sarebbe stato sufficiente — separatisti e non separatisti concorrono insieme sui beni separati. Se però parte del patrimonio non è stata separata, il suo valore si aggiunge, ai soli fini del calcolo, al prezzo dei beni separati per determinare la quota di ciascun concorrente; il risultato di questo calcolo si considera però attribuito integralmente ai non separatisti. È un meccanismo di conguaglio contabile, non un concorso paritario semplice.
Terzo comma. Tra i separatisti vale una gerarchia interna: i creditori sono preferiti ai legatari. La stessa preferenza si applica, nel caso disciplinato dal comma precedente, ai creditori non separatisti rispetto ai legatari separatisti.
Quarto comma. In ogni caso, restano salve le cause di prelazione (ad esempio pegno, ipoteca, privilegi): la disciplina dell’art. 514 c.c. non le assorbe né le sostituisce.
Applicazione pratica
La qualifica di “separatista” spetta esclusivamente ai creditori del defunto e ai legatari che abbiano compiuto le formalità previste dalla legge — domanda giudiziale per i beni mobili ex art. 517 c.c., iscrizione per gli immobili ex art. 518 c.c. — entro il termine di tre mesi dall’apertura della successione fissato dall’art. 516 c.c. I “non separatisti” sono, per differenza, i titolari di ragioni creditorie verso il defunto o i beneficiari di legati che non abbiano agito utilmente in quel termine.
L’applicazione dell’art. 514 c.c. presuppone esclusivamente il riparto tra queste due categorie. Restano ontologicamente estranei al meccanismo i creditori personali dell’erede, il cui concorso sui beni separati è già precluso in radice dall’effetto principale della separazione ex art. 512 c.c.
Giurisprudenza
La sezione che segue estende, per continuità sistemica, i principi già illustrati a proposito dell’art. 512 c.c. (Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 11849/2018, riportata nella pagina dedicata a quell’articolo), relativi alla natura e ai presupposti di esercizio del diritto di separazione — la stessa attività che qualifica un creditore o legatario come “separatista” ai fini dell’art. 514 c.c.
Problema: cosa distingua, sul piano sostanziale, il creditore o legatario “separatista” da quello “non separatista”, e perché questa distinzione giustifichi un trattamento preferenziale.
Principio: il diritto alla separazione ha natura potestativa e non si esercita automaticamente; il suo effetto preferenziale si produce solo per chi lo abbia attivato nelle forme e nei termini di legge (domanda giudiziale per i mobili, iscrizione per gli immobili, entro il termine decadenziale). Chi non si attiva resta, per definizione, fuori dalla categoria dei separatisti e dal relativo trattamento di favore.
Conseguenza pratica: la preferenza (condizionata) e il meccanismo di conguaglio previsti dall’art. 514 c.c. presuppongono sempre la verifica, caso per caso, di chi abbia effettivamente e tempestivamente esercitato la separazione nelle forme di legge: la sola qualità di creditore o legatario del defunto non è sufficiente a fondare alcuna preferenza.
Errori frequenti
Credere che tutti i creditori del defunto abbiano automaticamente diritto alla preferenza dell’art. 514 c.c.: la preferenza spetta solo a chi ha esercitato la separazione nei termini e nelle forme di legge.
Confondere il meccanismo di conguaglio del secondo comma con un concorso paritario semplice tra separatisti e non separatisti.
Trascurare la gerarchia interna tra creditori e legatari, sia separatisti sia non separatisti, prevista dal terzo comma.
Ritenere che l’art. 514 c.c. regoli anche il concorso con i creditori personali dell’erede: questi restano sempre esclusi, per effetto dell’art. 512 c.c.
Dimenticare che le cause di prelazione (pegno, ipoteca, privilegi) restano salve in ogni caso, indipendentemente dall’esercizio della separazione.
Collegamenti
Art. 512 c.c. (oggetto della separazione), art. 513 c.c. (separazione contro i legatari di specie), art. 516 c.c. (termine per l’esercizio della separazione), art. 517 c.c. (separazione dei beni mobili), art. 518 c.c. (separazione dei beni immobili).
L’art. 514 c.c. non premia la sola qualità di creditore o legatario del defunto, ma la diligenza di chi ha attivato tempestivamente la separazione nelle forme di legge: un meccanismo di equilibrio che protegge il separatista senza sacrificare integralmente chi è rimasto inerte, quando il patrimonio residuo lo consenta.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
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