Prelazione convenzionale interpretata restrittivamente e rigetto del ricorso (Cass. civ. Sez. II n. 15661 del 12.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di prelazione convenzionale, l’accertamento della volontà delle parti in ordine al contenuto del negozio si traduce in un’indagine di fatto riservata al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo se il ricorrente indichi le regole legali di interpretazione assunte come violate e precisi in quale modo il giudice se ne sia discostato. Il ricorrente che deduca la violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. deve evocare il contenuto letterale della clausola, non potendo la censura risolversi nella mera contrapposizione tra la propria interpretazione e quella accolta dalla sentenza impugnata. Quando di una clausola siano possibili due o più letture, non è consentito dolersi in sede di legittimità che il giudice di merito abbia privilegiato l’interpretazione diversa da quella prospettata. Il rigetto del motivo sull’interpretazione della prelazione convenzionale determina l’inammissibilità per carenza di interesse dei motivi concernenti la qualificazione dell’oggetto della vendita e la prelazione ereditaria.

Il Fatto

Una società agricola convenne in giudizio davanti al Tribunale due fratelli, chiedendo l’accertamento del proprio diritto di prelazione agraria ex art. 8 legge n. 590/1965 e del conseguente riscatto di una porzione immobiliare alienata dalla sorella al fratello, oltre al risarcimento dei danni. La società dedusse di essere imprenditore agricolo coltivatore diretto dei fondi confinanti e di essere titolare anche di un diritto di prelazione convenzionale, pattuito nell’atto di compravendita del 2004.

Il Tribunale rigettò integralmente le domande, escludendo che la prelazione agraria spettasse alle società di capitali e ritenendo prevalente la prelazione ereditaria ex art. 732 cod. civ. in ragione dell’alienazione di una quota indivisa del compendio ereditario. La Corte d’appello confermò il rigetto, qualificando la vendita del 2007 come trasferimento di quota ereditaria e interpretando la prelazione convenzionale come pattuita solo per l’ipotesi di alienazione dell’intera proprietà dei terreni confinanti. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto logicamente prioritario l’esame del terzo motivo, con cui la ricorrente imputava alla sentenza d’appello la violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale nella lettura della clausola di prelazione contenuta nell’atto del 2004.

Il collegio ha richiamato il principio consolidato secondo cui l’accertamento della volontà delle parti è indagine di fatto affidata al giudice di merito. Il ricorrente che invochi la violazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ. non solo deve indicare le regole legali assunte come violate, ma deve anche precisare in quale modo il giudice se ne sia discostato, non potendo la censura ridursi a una contrapposizione tra interpretazioni (richiamate Cass. Sez. I n. 9461 del 2021 e Cass. Sez. I n. 27136 del 2017). Se di una clausola sono possibili più letture, non è consentito dolersi che sia stata privilegiata quella diversa da quella proposta dalla parte (Cass. Sez. III n. 28319 del 2017).

Nel caso concreto il motivo è risultato in primo luogo inammissibile per carenza di specificità ex art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.: pur denunciando la violazione del canone letterale, la ricorrente non ha evocato il contenuto letterale del contratto che avrebbe dovuto condurre il giudice di merito alla lettura a sé gradita. Senza un riferimento preciso al testo contrattuale, la tesi della prelazione concessa su ciascuna quota non vale a evidenziare l’errore della sentenza, che aveva invece ritenuto il diritto attribuito solo per l’alienazione dell’intero immobile.

Al rigetto del terzo motivo è conseguita l’inammissibilità per carenza di interesse del primo, secondo e quarto motivo, tutti volti a sostenere che la vendita del 2007 non avesse a oggetto una quota ereditaria. La questione è priva di interesse concreto, poiché la società non è comunque titolare del diritto di prelazione convenzionale da opporre alle parti di quella vendita: è ormai coperta da giudicato la statuizione secondo cui la prelazione era stata costituita solo per il caso di vendita dell’intero fondo.

Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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