Riduzione delle donazioni e calcolo della legittima: il relictum attribuito di diritto prevale sull’azione di riduzione (Cass. civ. Sez. 2 n. 4354 del 26.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di successione a causa di morte, la determinazione della quota di riserva spettante a ciascun legittimario richiede la preventiva riunione fittizia tra relictum e donatum, operazione che va compiuta in ogni caso di concorso di legittimari, anche quando non si debba procedere all’azione di riduzione. La riduzione delle donazioni è ammessa solo nei limiti dell’insufficienza del relictum a soddisfare le ragioni del legittimario, secondo il principio espresso dall’art. 553 c.c. Quando i successori sono tutti legittimari, l’attribuzione al legittimario leso dei beni relitti avviene di diritto, a seguito dell’automatico adattamento del regolamento della successione intestata alle norme inderogabili sulla legittima, senza che il legittimario debba esperire l’azione di riduzione. La costituzione della parte appellata nel sub-procedimento di inibitoria ex art. 351 cod. proc. civ. non implica l’automatica costituzione nella fase di merito, con la conseguenza che l’appello incidentale proposto nei termini di cui agli artt. 166 e 343 cod. proc. civ. deve ritenersi tempestivo.

Il Fatto

La causa riguarda la successione di due genitori, deceduti lasciando tre figli. Una delle eredi, qualificatasi legittimaria, conveniva in giudizio i due fratelli dinanzi al Tribunale di Trani, chiedendo la riduzione delle donazioni ricevute dai coeredi e la reintegrazione della quota di riserva. Il Tribunale accoglieva la domanda, disponendo la reintegrazione della legittima mediante attribuzione dell’unico bene relitto in comunione, con determinazione del conguaglio a carico della legittimaria, previo rigetto dell’eccezione di prescrizione dell’azione di riduzione sollevata da uno dei fratelli.

La Corte d’appello di Bari, adita dalla legittimaria con appello principale e dal fratello con appello incidentale, dichiarava inammissibile l’appello incidentale per tardività, ritenendo sanata l’eventuale nullità dell’atto di appello per violazione dei termini a comparire, non essendo stata eccepita con la costituzione in giudizio. Nel merito, la Corte rideterminava i conguagli tra gli eredi. Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione dalla legittimaria, cui resistevano i fratelli, uno dei quali con ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, entrambi fondati. Quanto al ricorso principale, la Corte ha rilevato un errore di palmare evidenza nel calcolo effettuato dal giudice di merito, che, dopo aver determinato la quota di riserva individuale della legittimaria in € 94.020,40 e aver detratto la donazione di € 20.000,00, aveva erroneamente attribuito il bene relitto del valore di € 73.200,00, imponendo alla legittimaria un conguaglio anziché riconoscere la residua lesione della sua quota.

La Corte ha chiarito che, per determinare il valore delle quote riservate, occorre seguire il procedimento indicato dall’art. 556 cod. civ., che impone di detrarre dalle quote individuali le donazioni ricevute da ciascun legittimario fino a concorrenza della quota di riserva. Nel caso di specie, la legittimaria attrice, avendo ricevuto solo la donazione di € 20.000,00, aveva diritto a un residuo di € 74.020,40, superiore al valore del bene attribuitole, residuando così una lesione di € 820,41 da recuperare nei confronti dei donatari.

La Corte ha poi precisato la portata dell’art. 553 cod. civ., il quale vieta la riduzione delle donazioni nella misura in cui i legittimari possano soddisfare il loro diritto sui beni relitti. Tale norma è espressione del principio, già affermato da Cass. n. 22325/2017 e Cass. n. 1521/1980, per cui, quando i successori sono tutti legittimari, il regolamento della successione intestata subisce automaticamente un adattamento per conformarsi alle norme sulla legittima. L’attribuzione del relictum al legittimario leso avviene pertanto di diritto, senza necessità di azione di riduzione, che opera solo per la lesione residua non coperta dai beni relitti.

Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha ritenuto erronea la declaratoria di tardività dell’appello incidentale. La costituzione dell’appellato nella fase dei provvedimenti sull’esecuzione provvisoria ex art. 351 cod. proc. civ. non ne determina l’automatica costituzione nella fase di merito, trattandosi di procedimento autonomo. L’appellato, costituitosi nell’udienza per la sospensiva, conserva il diritto di difendersi nel merito proponendo appello incidentale nei termini ordinari previsti dagli artt. 166 e 343 cod. proc. civ., come affermato da Cass. n. 21596/2017 e Cass. n. 8150/2014.

La Corte ha pertanto accolto il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, dichiarando assorbiti i restanti motivi, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, per il nuovo esame della domanda e per la decisione sull’appello incidentale, da qualificarsi tempestivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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