Azione di riduzione del legittimario che ha accettato l’eredità con beneficio di inventario tardivamente (Cass. civ., Sez. II, n. 19010 del 11.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il legittimario che abbia accettato l’eredità con beneficio di inventario e proponga, in funzione dell’azione di riduzione, una domanda di simulazione relativa di un atto di disposizione del de cuius, non può essere equiparato al legittimario totalmente pretermesso, che agisce in qualità di terzo e non è tenuto alla preventiva accettazione beneficiata. L’ammissibilità dell’azione di riduzione proposta dall’erede è condizionata, ai sensi dell’art. 564 cod. civ., alla preventiva accettazione con beneficio di inventario; tale condizione non ricorre solo quando l’azione di simulazione sia finalizzata a far accertare la nullità del negozio dissimulato, per recuperare alla massa beni mai usciti dal patrimonio del defunto. La tardiva redazione dell’inventario non integra una decadenza dal beneficio, ma determina la perdita della limitazione della responsabilità intra vires, con conseguente qualificazione dell’accettante come erede puro e semplice.
Il Fatto
La moglie e i figli di un soggetto deceduto convenivano in giudizio il nipote del de cuius, deducendo che quest’ultimo aveva trasferito al convenuto tutti i propri immobili con atti di compravendita. Gli attori, che avevano accettato l’eredità con beneficio di inventario, chiedevano l’annullamento degli atti per incapacità naturale del venditore e, in subordine, l’accertamento della simulazione delle vendite, dissimulanti donazioni, con la conseguente riduzione delle disposizioni per reintegrare la quota di legittima.
Il Tribunale dichiarava prescritta l’azione di annullamento e improponibile l’azione di riduzione, per non avere gli attori eseguito l’inventario nel termine di tre mesi dall’accettazione. La Corte d’appello, in riforma, dichiarava la simulazione degli atti e disponeva la riduzione delle donazioni, ritenendo gli attori totalmente pretermessi e non soggetti alla condizione dell’accettazione beneficiata.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha richiamato i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il legittimario totalmente pretermesso non acquista la qualità di erede per il solo fatto della morte del de cuius, potendo agire in riduzione senza la preventiva accettazione con beneficio di inventario. Tale principio, tuttavia, non opera nel caso in cui il legittimario abbia già formalmente accettato l’eredità, divenendo successore a titolo universale e subentrando in tutte le posizioni attive e passive del defunto.
La Corte ha precisato che la circostanza che nell’asse non vi fossero beni immobili non esclude l’acquisto della qualità di erede, non essendo tale qualità collegata all’esistenza di attività ereditarie. Ne consegue che, avendo gli eredi accettato l’eredità, spettava loro dimostrare la condizione di sostanziale totale pretermissione, e cioè di avere accettato una hereditas damnosa, mentre la totale pretermissione rilevante ai fini dell’esonero dalla condizione di cui all’art. 564 cod. civ. presuppone che il legittimario non abbia la qualità di erede.
Quanto all’azione proposta, la Corte ha rilevato che gli attori avevano agito per l’accertamento della simulazione relativa, sostenendo che le vendite dissimulassero donazioni, esclusivamente in funzione dell’azione di riduzione nei confronti di un terzo. Non avendo gli attori chiesto l’accertamento della nullità del negozio dissimulato per recuperare alla massa beni mai usciti dal patrimonio del defunto, l’azione di riduzione restava condizionata alla preventiva accettazione con beneficio di inventario.
Infine, la Corte ha chiarito che l’inventario redatto dopo la scadenza del termine di tre mesi dalla dichiarazione di accettazione non determina una decadenza dal beneficio, ma comporta che l’accettante sia considerato erede puro e semplice, in quanto la tempestiva formazione dell’inventario è elemento costitutivo del beneficio.
In accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Caltanissetta in diversa composizione.
Nota della Redazione
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