Fondazioni liriche: abuso dei contratti a termine senza conversione (Cass. civ. Sez. L n. 24216 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle fondazioni lirico-sinfoniche, l’illegittima o abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato non determina automaticamente la conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato. La natura privatistica della fondazione e dei rapporti di lavoro non esclude l’operatività delle disposizioni speciali di settore e dei vincoli pubblicistici che impediscono la costituzione di rapporti stabili in violazione delle norme sulle assunzioni. La clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE non impone la conversione, purché l’ordinamento assicuri misure effettive e dissuasive contro l’abuso, tra cui una tutela risarcitoria assistita da agevolazioni probatorie e dalla possibilità di dimostrare un maggior danno.
Il Fatto
Una lavoratrice aveva prestato attività come tersicorea per una fondazione lirico-sinfonica mediante una successione di contratti a tempo determinato. Aveva chiesto l’accertamento della loro illegittimità e la conversione del rapporto in un contratto a tempo indeterminato.
Il Tribunale aveva dichiarato decadute le domande relative ai contratti più risalenti, aveva accertato la nullità del termine apposto a un successivo contratto e disposto la conversione, riconoscendo anche un’indennità risarcitoria. La Corte d’appello aveva escluso la conversione, pur confermando la nullità del termine e il risarcimento nella misura di otto mensilità. La lavoratrice ricorreva per cassazione contestando, tra l’altro, il divieto di conversione e chiedendo il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
La Motivazione della Corte
La Cassazione conferma il principio già espresso dalle Sezioni Unite con le sentenze n. 5542/2023 e n. 5556/2023. La qualificazione privatistica delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei relativi rapporti di lavoro non comporta l’integrale applicazione delle regole proprie dei rapporti tra privati. Permangono infatti specifici profili pubblicistici e disposizioni speciali che possono derogare alla disciplina comune.
Il divieto di conversione trova fondamento nei vincoli normativi che, nel tempo, hanno vietato nuove assunzioni o subordinato la costituzione di rapporti stabili al superamento di procedure concorsuali. La conversione, anche nella speciale accezione lavoristica, presuppone che il diverso contratto risultante dalla trasformazione possa validamente produrre i propri effetti. Essa non può quindi operare quando anche il rapporto a tempo indeterminato sarebbe contrario a norme imperative.
La Corte esclude che tale assetto contrasti con la clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. La giurisprudenza della Corte di giustizia non impone agli Stati membri di adottare necessariamente la conversione come sanzione dell’abuso. È sufficiente che siano previste misure effettive, proporzionate e dissuasive. La Cassazione richiama in particolare la sentenza CGUE del 29 gennaio 2026, causa C-668/24, secondo cui il diritto dell’Unione non osta a un sistema che escluda la conversione nel settore delle fondazioni lirico-sinfoniche e riconosca invece un risarcimento minimo, con prova anche presuntiva e possibilità di ottenere il maggior danno.
La stessa pronuncia europea esclude inoltre che la diversa disciplina applicabile ai lavoratori a termine di differenti settori integri, di per sé, una discriminazione riconducibile alla clausola 4 dell’Accordo quadro. Tale disposizione riguarda il confronto tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, non quello tra categorie di lavoratori a termine appartenenti a settori diversi.
La Cassazione respinge infine la richiesta di rinvio pregiudiziale. Richiamati i criteri Cilfit, ritiene che le questioni prospettate siano già state risolte dalla giurisprudenza unionale, in particolare dalla citata sentenza del 2026. Il ricorso viene pertanto rigettato.
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