Art. 557 c.c. Soggetti che possono chiedere la riduzione
Art. 557 c.c. — La riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa. Essi non possono rinunziare a questo diritto, finché vive il donante, né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione. I donatari e i legatari non possono chiedere la riduzione, né approfittarne. Non possono chiederla né approfittarne nemmeno i creditori del defunto, se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato con il beneficio d’inventario.
L’art. 557 c.c. ha una funzione selettiva nel sistema della successione necessaria: individua chi può domandare la riduzione, collegando la legittimazione non alla mera qualità di successibile o di erede in senso generico, ma alla posizione del legittimario inciso nella sua quota di riserva, da allegare in concreto mediante la deduzione della lesione e dei relativi presupposti patrimoniali.
Cosa prevede l’articolo
Primo comma. La riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della legittima può essere domandata solo dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa.
Secondo comma. I legittimari non possono rinunciare a questo diritto finché vive il donante, né con dichiarazione espressa né prestando il proprio assenso alla donazione.
Terzo comma. Donatari e legatari non possono chiedere la riduzione né approfittarne; lo stesso vale per i creditori del defunto, se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato con beneficio d’inventario.
Applicazione pratica
Legittimario, erede, successibile: tre posizioni diverse. La riduzione spetta ai legittimari lesi — sia al pretermesso totale sia a chi abbia ricevuto meno della riserva — mentre non basta la sola qualità di erede legittimo o di beneficiario testamentario se manca la qualità di legittimario e la concreta incidenza sulla quota riservata. Il mero successibile o il semplice chiamato, se non legittimario, non ha di per sé accesso all’azione.
Il pretermesso deve comunque costruire la domanda. Il legittimario totalmente pretermesso è legittimato ad agire proprio perché la pretermissione integra, sul piano assertivo, la forma più evidente di lesione. Anche in questa ipotesi, però, resta necessario costruire processualmente la domanda indicando la massa ereditaria, le attribuzioni lesive e la misura della compressione della riserva.
Natura dell’azione. L’azione di riduzione si distingue dalle azioni dirette a impugnare il testamento o le donazioni per vizi di volontà o di forma: non è azione di nullità, rescissione o risoluzione, ma produce un’inefficacia relativa e sopravvenuta, per effetto della quale la disposizione lesiva si considera come non avvenuta nei confronti del legittimario che agisce. È azione personale — non erga omnes (verso tutti, con effetti generali) — e retroattiva al momento dell’apertura della successione. Ha come causa petendi (il titolo giuridico della domanda) la qualità di erede necessario e l’avvenuta lesione della legittima, e come petitum (l’oggetto della domanda) la riduzione, anche totale, delle attribuzioni patrimoniali lesive.
Carattere individuale, non collettivo. L’azione di riduzione non spetta collettivamente ai legittimari: ha carattere individuale e compete in via autonoma al singolo che ritenga lesa la propria quota. L’accertamento della lesione va fatto con riferimento alla sola quota di chi ha proposto la domanda, non alla quota complessiva di tutti i legittimari.
La riunione fittizia prescinde dalla qualità del donatario. Ai fini del calcolo della disponibile ex art. 556 c.c., sono sempre assoggettate a riunione fittizia tutte le donazioni, a chiunque fatte, indipendentemente dalla qualità di congiunto, erede o estraneo del donatario. La dispensa dalla collazione esonera il donatario dal conferimento, ma non esclude il bene donato dalla riunione fittizia: si computano quindi anche le donazioni ricevute da soggetti non tenuti alla collazione ex art. 737 c.c. L’eventuale inammissibilità della domanda di riduzione contro un donatario non coerede — per mancata accettazione con beneficio d’inventario da parte del legittimario — resta del tutto ininfluente ai fini della riunione fittizia.
I creditori personali del legittimario e l’azione surrogatoria. I creditori personali del legittimario non sono titolari diretti dell’azione di riduzione, ma possono esercitarla in via surrogatoria (art. 2900 c.c.) quando ricorrano inerzia del debitore-legittimario, interesse del creditore e pericolo per la garanzia patrimoniale, senza che ciò attribuisca loro la qualità di erede. Il dibattito più delicato riguarda il legittimario totalmente pretermesso rimasto inerte: si tratta di bilanciare, da un lato, la libertà del delato di accettare o rinunciare all’eredità e l’autonomia negoziale del testatore, dall’altro l’esigenza di tutelare la garanzia patrimoniale dei creditori.
La lettura sistematica degli artt. 557, 2900 e 524 c.c. L’azione di riduzione ha natura patrimoniale, quindi è cedibile e trasmissibile agli “aventi causa” del primo comma dell’art. 557 c.c. — categoria in cui rientrano, secondo l’orientamento dottrinale prevalente, anche i creditori personali del legittimario. A contrario, dal terzo comma dell’art. 557 c.c. — che esclude solo i creditori ereditari quando il legittimario abbia accettato con beneficio d’inventario — si desume che i creditori personali dello stesso legittimario, quando l’accettazione sia pura e semplice e si realizzi la confusione dei patrimoni, non trovano ostacoli analoghi.
Il modello dell’art. 524 c.c. L’art. 524 c.c. consente ai creditori del chiamato di farsi autorizzare ad accettare l’eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino a concorrenza dei loro crediti. Nonostante il nomen iuris (la qualificazione formale) di “accettazione”, questo meccanismo non comporta l’acquisto della qualità di erede: è un rimedio ibrido, che vanifica la rinuncia solo nei limiti dello stretto necessario a soddisfare i creditori. Per analogia, lo stesso principio giustifica l’azione surrogatoria di riduzione: il creditore agisce utendo iuribus (esercitando un diritto che spetta al debitore, non un diritto proprio), sostituendosi al legittimario solo nella scelta di esercitare il diritto potestativo di riduzione, non anche nell’acquisto della qualità di erede.
Litisconsorzio necessario. L’azione surrogatoria di riduzione va proposta contro i beneficiari delle disposizioni lesive e contro lo stesso debitore inerte, quale litisconsorte necessario ai sensi dell’art. 2900, secondo comma, c.c.
Un diritto al diritto. Il legittimario pretermesso acquista la qualità di erede solo con l’esito positivo dell’azione di riduzione, e solo se questa comporta in concreto l’acquisizione di beni. La facoltà di esercitare la riduzione, quale diritto potestativo (il cosiddetto “diritto al diritto”), costituisce quindi un prius (presupposto logico e cronologico anteriore) rispetto all’accettazione dell’eredità, che può anche non verificarsi affatto.
Un punto non del tutto consolidato. L’ammissibilità dell’azione surrogatoria di riduzione da parte dei creditori del legittimario pretermesso inerte, pur ricostruita in modo articolato da Cass. 16623/2019, è stata di recente messa in discussione in senso dubitativo da Cass. 26195/2025: la materia non può quindi considerarsi definitivamente assestata.
Giurisprudenza
Natura dell’azione e carattere individuale
Problema: quale sia la natura dell’azione di riduzione e se essa spetti collettivamente a tutti i legittimari o individualmente a ciascuno.
Principio: secondo App. 2280/2025, l’azione produce un’inefficacia relativa e sopravvenuta, con effetti personali e retroattivi; secondo Trib. Cuneo 380/2025 (richiamando Cass. 15706/2023), l’azione ha carattere individuale e l’accertamento della lesione va condotto solo rispetto alla quota di chi ha proposto la domanda.
«L’azione di riduzione, di cui all’art. 557 c.c., si distingue dalle azioni dirette ad impugnare il testamento o le donazioni per vizi di volontà o di forma e si configura propriamente come un’azione con la quale il legittimario, leso nel suo diritto di legittima dalle disposizioni testamentarie o dagli atti di donazione posti in essere dal de cuius, può ottenere la pronuncia di inefficacia, nei suoi confronti, delle disposizioni del defunto lesive della sua quota di riserva. Non si tratta, dunque, di un’azione di nullità, di rescissione o di risoluzione, ma di inefficacia relativa e sopravvenuta […]. È, infatti, un’azione personale e non erga omnes […] ed ha effetti retroattivi […] al momento dell’apertura della successione» (App. 2280/2025).
«L’azione di riduzione non spetta collettivamente ai legittimari, ma ha carattere individuale e compete in via autonoma al singolo erede che ritenga lesa la sua quota individuale di legittima. L’accertamento della lesione e della sua entità non deve farsi con riferimento alla quota complessiva riservata a favore di tutti i legittimari, ma solo riguardo alla quota di coloro che abbiano proposto la domanda» (Cass. 15706/2023, citata in Trib. Cuneo 380/2025).
Conseguenza pratica: ogni legittimario deve far valere autonomamente la propria quota; l’accoglimento della domanda di uno non estende automaticamente i suoi effetti agli altri legittimari che non abbiano agito.
Riunione fittizia e qualità del donatario
Problema: se la qualità del donatario (coerede, congiunto o estraneo) incida sull’obbligo di riunione fittizia della donazione ai fini del calcolo della disponibile.
Principio: secondo Trib. Cuneo 380/2025 (richiamando Cass. 14193/2022 e Cass. 14211/2024), tutte le donazioni sono assoggettate a riunione fittizia indipendentemente dalla qualità del donatario; la dispensa dalla collazione non esclude il bene dalla riunione fittizia.
«Ai fini del calcolo della quota disponibile ai sensi dell’art. 556 c.c., sono sempre assoggettate a riunione fittizia tutte le donazioni, a chiunque fatte, indipendentemente dalla qualità di congiunto, erede o di estraneo del donatario. La dispensa dalla collazione esonera il donatario dal conferimento, ma non importa l’esclusione del bene donato dalla riunione fittizia ai fini della determinazione della porzione disponibile […]; ne consegue che l’inammissibilità della domanda di riduzione proposta nei confronti del donatario non coerede dal legittimario, che non abbia accettato l’eredità con il beneficio d’inventario, è del tutto ininfluente ai fini della riunione fittizia» (Cass. 14193/2022; Cass. 14211/2024, citate in Trib. Cuneo 380/2025).
Conseguenza pratica: anche quando la domanda di riduzione contro un determinato donatario risulti inammissibile per ragioni procedurali, il valore del bene donato resta comunque nel calcolo della massa ai fini della verifica della lesione.
Azione surrogatoria dei creditori del legittimario pretermesso
Problema: se i creditori personali del legittimario totalmente pretermesso, rimasto inerte, possano esercitare in via surrogatoria l’azione di riduzione, senza che ciò comporti per il legittimario l’acquisto della qualità di erede contro la sua volontà.
Principio: secondo Cass. 16623/2019, l’azione è esperibile in via surrogatoria dai creditori del legittimario pretermesso inerte, sulla base di una lettura sistematica degli artt. 457, 524, 557 e 2900 c.c.; l’orientamento, tuttavia, è stato messo in discussione in senso dubitativo da Cass. 26195/2025.
«È, quindi, pacifico che l’azione di riduzione, in quanto azione avente natura patrimoniale, è cedibile e trasmissibile agli eredi mentre è discusso quale sia l’ambito dei soggetti legittimati che possono ricomprendersi nell’alveo degli “aventi causa” e, in particolare, se a tale categoria appartengano anche i creditori personali del legittimario pretermesso […]. La legittimazione all’azione di riduzione può ritenersi più estesa di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 557 c.c., desumendosi ciò, a contrario, dal comma 3 della stessa norma, in virtù del quale i creditori ereditari non possono chiedere la riduzione delle disposizioni lesive, né trarne vantaggio, se il legittimario ha accettato con beneficio di inventario […]. Non si rinviene la ragione dell’esclusione della tutela patrimoniale degli originari creditori personali, trovandosi questi ultimi nella medesima condizione giuridica [dei creditori del defunto] e, perciò, destinatari dello stesso grado di tutela. […] Ai creditori del legittimario, quindi, l’azione non è direttamente attribuita, agendo soltanto utendo iuribus, cioè facendo valere il diritto e l’azione che sarebbero spettati al legittimario quale titolare. […] Il legittimario pretermesso acquista la qualità di erede soltanto all’esito del positivo esperimento dell’azione di riduzione […]; ove detta azione non comporti, in concreto, l’acquisizione di beni, l’acquisto della qualità di erede non ha luogo» (Cass. 16623/2019; conf. Cass. 25441/2017; Cass. 16635/2013; Cass. 368/2010; Cass. 27556/2008; ma in senso dubitativo Cass. 26195/2025).
Conseguenza pratica: i creditori del legittimario pretermesso e inerte possono, secondo questo orientamento, agire direttamente in via surrogatoria in riduzione, senza dover prima esperire l’actio interrogatoria (l’azione con cui si costringe il chiamato a dichiarare se accetta o rinuncia all’eredità) ex art. 481 c.c., e senza che ciò trasformi il legittimario in erede contro la sua volontà. Trattandosi però di un orientamento di recente messo in dubbio, la strategia difensiva non può darlo per acquisito in modo definitivo.
Errori frequenti
- Ritenere che la sola qualità di erede legittimo o di successibile dia accesso all’azione di riduzione: serve la qualità di legittimario leso nella propria quota.
- Trattare l’azione di riduzione come collettiva: ogni legittimario deve far valere autonomamente la propria quota individuale.
- Escludere dalla riunione fittizia le donazioni fatte a soggetti dispensati dalla collazione o estranei alla famiglia: la dispensa dalla collazione non incide sulla riunione fittizia.
- Ritenere che l’azione surrogatoria dei creditori del legittimario comporti l’acquisto della qualità di erede in capo a quest’ultimo: non è così, neppure nella ricostruzione più favorevole ai creditori.
- Dare per definitivamente consolidato l’orientamento di Cass. 16623/2019 sull’azione surrogatoria, senza considerare i dubbi sollevati da Cass. 26195/2025.
Collegamenti
Art. 456 c.c. (apertura della successione), art. 457 c.c. (delazione dell’eredità), art. 481 c.c. (actio interrogatoria), art. 524 c.c. (azione dei creditori contro il rinunziante), art. 553 c.c. (riduzione delle porzioni ab intestato), art. 556 c.c. (calcolo della disponibile), art. 737 c.c. (collazione), art. 2900 c.c. (azione surrogatoria).
L’art. 557 c.c. traccia un confine preciso attorno alla tutela della legittima: non basta essere successibili o eredi, occorre essere legittimari lesi. Ma quel confine si rivela più poroso di quanto sembri quando si tratta dei creditori: la giurisprudenza, pur con qualche incertezza recente, ammette che la protezione della garanzia patrimoniale possa “prendere in prestito” l’azione del legittimario inerte, senza però mai trasformare il creditore in erede al posto suo.
Nota della Redazione
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