Artato frazionamento fotovoltaico, decadenza GSE e abuso del diritto (Cons. Stato n. 10387 del 24.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di artato frazionamento degli impianti fotovoltaici non richiede una puntuale disposizione settoriale: costituisce manifestazione del generale divieto di abuso del diritto, immanente nell’ordinamento nazionale e unionale. La non incentivabilità dell’impianto artificiosamente suddiviso è conseguenza logica della finalità elusiva e non è smentita dalla separazione formale degli impianti né dall’autonomia dei punti di connessione. La decadenza disposta dal GSE ai sensi dell’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011 e dell’art. 11 d.m. 31 gennaio 2014 ha natura non sanzionatoria, ma ripristinatoria di un assetto alterato dalla erronea asseverazione di requisiti mancanti, e non è assimilabile all’autotutela ex art. 21-nonies l. n. 241/1990. Essendo atto vincolato di accertamento, prescinde da dolo o colpa e non incontra i limiti della responsabilità sanzionatoria.

Il Fatto

Il GSE dichiarava la decadenza dalle tariffe incentivanti relative a un impianto fotovoltaico, sul rilievo che la società responsabile, unitamente ad altre due, avesse artatamente frazionato un unico impianto in tre impianti contigui, ciascuno di potenza di poco inferiore a 1 MW. Il frazionamento consentiva di accedere alla DIA in luogo della più complessa autorizzazione unica regionale. Seguivano la richiesta di restituzione degli incentivi e il rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela.

La società impugnava davanti al TAR Lazio, che respingeva ricorso e motivi aggiunti. Proposto appello, nelle more la società presentava istanza di decurtazione dal 10 al 50 per cento in luogo della decadenza; chiedeva quindi il rinvio dell’udienza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’istanza di rinvio. La pendenza di un’istanza di riesame non integra le ipotesi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a.; inoltre la richiesta di decurtazione, ai sensi dell’art. 13-bis, comma 2, l. n. 128/2019, equivale a acquiescenza alla violazione e a rinuncia all’azione, con effetto sottratto alla disponibilità del dichiarante.

Nel merito, il GSE non ha fondato il provvedimento esclusivamente sugli esiti del giudizio penale, ma ha svolto un’autonoma verifica documentale. La richiesta di rinvio a giudizio ha offerto solo il primo impulso; il gestore ha poi riscontrato la coincidenza delle date di presentazione e volturazione delle DIA, la contiguità fisica e la riconducibilità delle società a un unico centro di interessi. Tali indici, non smentiti, integrano l’artato frazionamento.

La qualificazione dell’impianto non compete al Comune in sede di rilascio del titolo edilizio, ma al GSE nell’esercizio del potere di verifica delle dichiarazioni. È quindi irrilevante il mancato annullamento in autotutela della DIA, non essendo sovrapponibili la fattispecie oggetto degli atti comunali e quella oggetto dei provvedimenti impugnati. Né la normativa statale né quella regionale consentivano la DIA per impianti superiori a 1 MW.

Il divieto di artato frazionamento non richiede una previsione specifica: è declinazione del generale abuso del diritto, come affermato dalla giurisprudenza unionale. L’art. 12, comma 5, d.m. 5 maggio 2011 disciplina altra fattispecie, il mero frazionamento privo di finalità elusiva. La decadenza, conforme all’Adunanza Plenaria n. 18 del 2020, ha natura ripristinatoria e non sanzionatoria, con conseguente reiezione delle censure convenzionali e della questione di legittimità costituzionale.

Il tempus regit actum esclude l’applicazione retroattiva della decurtazione introdotta dalla l. n. 205/2017. La verifica non costituisce autotutela ex art. 21-nonies, ma esercizio del potere di decadenza. Le garanzie partecipative risultano rispettate: l’esame delle osservazioni non impone una confutazione analitica. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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