Ottemperanza alla sentenza sulla Carta docente e nomina del Commissario ad acta (TAR Lombardia n. 761 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza assicura l’attuazione del giudicato formatosi sul provvedimento giurisdizionale rimasto ineseguito. Verificata l’attestazione di conformità della sentenza e la sua notificazione alla sede del debitore, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996 legittima la proposizione del ricorso. In assenza di prova dell’integrale esecuzione del disposto, il giudice amministrativo accoglie la domanda e fissa il termine per l’adempimento, nominando fin d’ora il Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm. non è dovuta quando l’esiguità del debito rende la misura eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.

Il Fatto

La ricorrente, docente presso istituti scolastici, ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della Carta elettronica (o Carta docente), di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, per l’importo di € 500,00 annui per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, per complessivi € 2.000,00.

La sentenza, notificata all’Amministrazione e passata in giudicato, non è stata eseguita. La docente ha quindi proposto ricorso in sede di ottemperanza, chiedendo l’erogazione della Carta docente, la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accerta preliminarmente che il provvedimento di cui si chiede l’esecuzione è passato in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste dall’art. 324 c.p.c., come attestato dal Cancelliere del Tribunale di Milano in data 6 agosto 2025. La sentenza, in copia conforme, è stata notificata all’Amministrazione in data 10 febbraio 2025.

Alla data di proposizione del ricorso risultava trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. Tale lasso temporale costituisce il minimo necessario a decorrere dalla notifica del titolo esecutivo — la sentenza dotata di attestazione di conformità ai sensi dell’art. 474 c.p.c. — presso la sede del debitore, secondo il principio affermato da Consiglio di Stato, Sez. V, 9 gennaio 2024, n. 309.

L’Amministrazione non ha fornito prova dell’avvenuta integrale esecuzione del disposto. Ne deriva l’accoglimento del ricorso e l’obbligo, entro 60 giorni dalla notifica della sentenza, di erogare alla ricorrente l’importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, per complessivi € 2.000,00.

In caso di perdurante inottemperanza, il Collegio nomina fin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato. L’attività rientra nei compiti istituzionali del commissario, sicché non è dovuto alcun compenso.

Non è accolta, invece, la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm.: l’esiguità del debito rende la misura eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.000,00, oltre oneri, con rifusione del contributo unificato in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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