Valutazione comparativa universitaria e raccolte di saggi: discrezionalità della commissione (TAR Lazio n. 2953 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di chiamata dei professori universitari ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, la commissione esaminatrice può legittimamente regolare, con criteri di massima, la valutazione delle raccolte di saggi, considerandole unitariamente come monografia e assumendo come anno di pubblicazione quello della raccolta. Tale scelta rientra nella discrezionalità organizzativa e valutativa dell’organo e non è sindacabile nel merito, salvo errore o travisamento di fatto, illogicità o contraddittorietà. Il giudizio comparativo non richiede una motivazione analitica di tutti i titoli, essendo sufficiente l’indicazione dei criteri e una motivazione intellegibile e articolata. Non è costituzionalmente illegittimo l’art. 16 della legge n. 240/2010 nella parte in cui non vieta ai commissari dell’abilitazione scientifica nazionale di candidarsi: la questione difetta di rilevanza e non manifesta infondatezza.

Il Fatto

Il ricorrente impugna il decreto rettorale con cui un ateneo romano ha approvato gli atti della procedura di chiamata per un posto di professore universitario di prima fascia nel settore del diritto processuale civile, oltre ai verbali della commissione, al bando e al regolamento di ateneo. La doglianza investe in particolare la mancata previsione dell’obbligatoria prova di lingua inglese e le modalità di valutazione delle pubblicazioni.

Con successivi motivi aggiunti il ricorrente ha gravato, in via derivata, la deliberazione del Consiglio di Dipartimento che ha approvato la proposta di chiamata del candidato risultato vincitore. L’ateneo e il controinteressato si sono costituiti chiedendo il rigetto. Alla camera di consiglio il Collegio ha preso atto della rinuncia alla domanda cautelare; la causa è stata discussa all’udienza di merito del 9 gennaio 2026.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, relativo alla valutazione unitaria della raccolta di saggi del vincitore e al superamento del limite delle pubblicazioni presentabili, il Collegio osserva che la scelta della commissione non eccede i limiti della manifesta illogicità. Rientra nella discrezionalità tecnica dell’organo stabilire che la raccolta costituisca un’opera unitaria, tanto più che dal volume emergono un chiaro filo conduttore e un progressivo approfondimento della medesima tematica. L’opera è una sola tra le pubblicazioni valutate e non risulta che da essa dipenda in modo esclusivo il maggior valore scientifico del vincitore.

Il giudizio tecnico impegna la responsabilità accademica dei commissari ed è intrinsecamente opinabile: il giudice amministrativo non può sostituirsi alla commissione se non in presenza di errore o travisamento di fatto. La stessa diversità di opinioni emersa tra i commissari, con il motivato dissenso di uno di essi, è indice della sostenibilità di entrambe le tesi. Nemmeno il bando ANVUR invocato dal ricorrente offre un riscontro decisivo, poiché contempla una nozione ampia di monografia scientifica.

Sul secondo motivo, il Collegio rileva come il giudizio comparativo, pur sintetico, sussista e non sia affetto da appiattimento. I verbali evidenziano una differenza nei giudizi: il ricorrente è definito studioso serio e di valore, il vincitore studioso solido e maturo, destinatario di riconoscimenti particolarmente spiccati. La preferenza accordata costituisce una legittima esternazione di una scelta tecnica, che resiste alle censure di genericità. Non emerge alcuna dequotazione del ricorrente, né un uso esclusivamente quantitativo dei criteri.

Sul terzo motivo, il Collegio ribadisce il costante orientamento secondo cui la commissione non è tenuta a motivare analiticamente i giudizi rispetto a tutti i titoli: è sufficiente che i criteri di valutazione siano indicati e che la loro applicazione risulti da una motivazione intellegibile, essendo richiesto un accertamento globale dell’attitudine dei candidati alla ricerca. La commissione ha peraltro formulato criteri di massima aggiuntivi rispetto a quelli del bando.

Sul quarto motivo, l’art. 18 della legge n. 240/2010 dispone che gli atenei possono accertare anche le competenze linguistiche: l’introduzione di una prova orale di inglese avrebbe potuto porsi in contrasto con la natura di concorso per soli titoli. Il bando è conforme al regolamento di ateneo vigente al momento della procedura. Sul quinto motivo, la questione di legittimità costituzionale difetta di rilevanza, perché non è dimostrato che l’incarico nella commissione di abilitazione abbia concretamente influìto sulla valutazione, e di non manifesta infondatezza, poiché la titolarità di incarichi valutativi è evenienza comune nel mondo accademico. Il gravame, integrato dai motivi aggiunti, è respinto con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *