Ascensore per barriere architettoniche e motivazione rafforzata sul vincolo paesaggistico (TAR Campania n. 1254 del 08.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche, la sussistenza di un vincolo paesaggistico non preclude la realizzazione delle opere, che devono essere valutate alla luce del criterio di bilanciamento fissato dall’art. 4 della legge n. 13/1989. Il diniego di autorizzazione paesaggistica è legittimo solo se l’Amministrazione specifica la natura e la serietà del pregiudizio arrecato al bene tutelato, la sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l’opera si colloca e il confronto con tutte le alternative tecnicamente prospettabili. Una motivazione meramente descrittiva dei valori vincolistici, che non apprezzi il livello di lesività delle opere né operi il giudizio comparativo tra tutela del paesaggio e diritto alla mobilità della persona disabile, è insufficiente e rende illegittimo il provvedimento di diniego. La disciplina dettata dalla legge n. 13/1989 prevale sulla pianificazione urbanistica e paesaggistica regionale per specialità e per successione temporale.
Il Fatto
I ricorrenti, titolari di immobili ubicati nel medesimo fabbricato in Amalfi, presentano una CILA condizionata per l’installazione di un ascensore esterno, necessario a consentire l’accesso agli immobili a persone diversamente abili e a superare le numerose rampe di scale esistenti. Parte dell’edificio è adibita ad attività ricettiva alberghiera. L’intervento ricade nella previsione di cui al punto B.6 dell’allegato B al d.P.R. n. 31/2017.
La Soprintendenza esprime parere negativo e il Comune di Amalfi respinge l’istanza di autorizzazione paesaggistica. Dopo un primo ricorso e un riesame disposto in via cautelare, l’Amministrazione adotta un nuovo parere contrario e un ulteriore diniego, avversati con motivi aggiunti. La causa giunge alla decisione in ragione della necessità di verificare se il diniego sia sorretto da adeguata motivazione in ordine al pregiudizio paesaggistico e all’assenza di alternative tecniche.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara improcedibile il ricorso introduttivo, essendo gli atti con esso impugnati integralmente sopravanzati dai provvedimenti successivi, e concentra l’esame sui motivi aggiunti, che reputa fondati.
Il Collegio esclude anzitutto che l’intervento trovi preclusione nel PUT. La zona di riferimento rinvia alla disciplina dell’edilizia esistente, che consente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e l’adeguamento funzionale degli immobili; la realizzazione di un impianto di ascensore esterno di dimensioni limitate non risulta espressamente vietata.
Il percorso argomentativo si fonda sulla legge n. 13/1989, oggetto di interpretazione costituzionalmente orientata: la rimozione delle barriere architettoniche risponde al principio personalista e alla tutela della dignità umana. Il Collegio richiama il precedente del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 8257 del 2023, nonché la giurisprudenza sul punto. I vincoli storici, culturali o paesaggistici non costituiscono ostacolo assoluto, poiché l’art. 4 della legge n. 13/1989 fissa il criterio di bilanciamento: il diniego può essere opposto solo ove non sia possibile realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato, con motivazione rafforzata che specifichi natura, serietà e rilevanza del pregiudizio e il confronto con le alternative prospettate.
Il Collegio afferma la prevalenza della disciplina speciale sulla pianificazione regionale, che non contempla la categoria delle opere di abbattimento delle barriere architettoniche. Accertata, sulla base dell’istruttoria e della documentazione, l’unicità tecnica della soluzione proposta, il Collegio rileva che l’Amministrazione non ha dimostrato la presenza di alternative praticabili né tanto meno ha suggerito modifiche al progetto: i suggerimenti sono mancati, sebbene i ricorrenti si fossero dichiarati disponibili ad adeguare la struttura riducendone l’impatto.
Il profilo decisivo dell’illegittimità risiede nella motivazione: essa illustra i vincoli e descrive la configurazione dei luoghi, ma non chiarisce il pregiudizio arrecato né ne precisa il grado di serietà. L’articolazione motivazionale è descrittiva ma non valutativa, non apprezzando il livello di lesività delle opere in una prospettiva di bilanciamento. Il ricorso introduttivo è improcedibile, i motivi aggiunti sono accolti e il parere e il diniego sono annullati, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.