Incompetenza della Giunta sull’incremento del canone di concessione del gas (TAR Campania n. 3814 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Spetta al Consiglio comunale, e non alla Giunta, la determinazione di richiedere l’incremento del canone di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale ai sensi dell’art. 46-bis, comma 4, del d.l. n. 159/2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 222/2007. Tale determinazione non si esaurisce in un atto di gestione, incidendo sul contenuto economico del rapporto concessorio e implicando valutazioni di indirizzo politico-amministrativo sia sull’an sia sulla misura dell’incremento, riconducibili agli atti fondamentali di organizzazione dei servizi pubblici locali di cui all’art. 42 del d.lgs. n. 267/2000. Ne deriva un vizio di incompetenza relativa, che rende l’atto annullabile e non è sanato da una successiva ratifica consiliare mai intervenuta. Il vizio di incompetenza non è un vizio meramente formale ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990 e non è sottoposto alla prognosi postuma sulla incidenza della violazione sull’assetto degli interessi.
Il Fatto
La società concessionaria del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio di un Comune ha impugnato la deliberazione con cui la Giunta comunale aveva richiesto il riconoscimento della maggiorazione del canone di concessione, nei limiti del dieci per cento del vincolo sui ricavi di distribuzione, anche per le annualità successive alla scadenza del rapporto concessorio. Il servizio risultava originariamente affidato con contratto del 1982, poi proseguito in regime di continuità dopo la scadenza, nelle more dell’indizione della gara per l’ambito territoriale di riferimento.
La ricorrente ha dedotto, tra l’altro, l’incompetenza dell’organo emanante e la carenza dei presupposti applicativi della maggiorazione, assumendo l’omesso avvio della procedura di gara d’ambito. Il Comune, ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto dirimente e assorbente il primo motivo, incentrato sulla violazione degli artt. 42 e 48 del d.lgs. n. 267/2000. La deliberazione impugnata, pur formalmente ricondotta alla richiesta di applicazione della maggiorazione di cui all’art. 46-bis, comma 4, del d.l. n. 159/2007, non si esaurisce in una determinazione esecutiva o gestionale.
Essa incide sul contenuto economico del rapporto concessorio, introducendo la richiesta di un incremento del canone. La scelta implica valutazioni non meramente vincolate, tanto sull’an dell’esercizio della facoltà quanto sulla concreta misura dell’incremento, entro il limite massimo normativamente stabilito. Tali valutazioni appartengono all’ambito delle scelte di indirizzo politico-amministrativo.
Ne consegue che la competenza va ricondotta all’organo consiliare, titolare delle funzioni fondamentali di indirizzo e organizzazione dei servizi pubblici locali ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. n. 267/2000. Il Collegio ha escluso che il vizio potesse ritenersi sanato per effetto di una successiva ratifica del Consiglio comunale, non risultando in atti alcun intervento in tal senso.
La deliberazione risulta quindi adottata da organo privo di competenza funzionale, con vizio di incompetenza relativa che ne determina l’annullabilità ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990. Il Collegio ha richiamato in proposito Cons. Stato, Sez. IV, n. 1171 del 2025, rilevando altresì che la mancata costituzione del Comune ha comportato l’assenza di contestazioni sulle censure dedotte.
La Corte ha poi precisato, richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 8252 del 2023, che il vizio di incompetenza non è un vizio formale e non è sottoposto alla prognosi postuma sull’incidenza della violazione. L’accoglimento del primo motivo ha assunto carattere assorbente rispetto alle ulteriori censure, logicamente subordinate, secondo il principio di cui all’Adunanza Plenaria n. 5 del 2015. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in ragione della natura del vizio accertato.
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Nota della Redazione
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