Enti non commerciali iscrizione CONI non basta prova sostanziale a carico contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 21241 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di enti non commerciali, il regime agevolato previsto per le associazioni sportive dilettantistiche non spetta in forza del solo dato formale dell’affiliazione al CONI. L’iscrizione al registro tenuto dal Comitato olimpico costituisce requisito necessario, ma non sufficiente, essendo richiesta la dimostrazione del presupposto sostanziale, cioè l’effettivo esercizio di un’attività senza fine di lucro. L’onere di provare la natura non commerciale dell’ente incombe sul contribuente che invoca l’agevolazione, secondo gli ordinari criteri dell’art. 2697 cod. civ.. L’accertamento va condotto in concreto, verificando le attività effettivamente praticate, le modalità di erogazione delle prestazioni e le caratteristiche soggettive dell’associazione.
Il Fatto
La controversia ha origine da un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2013, con il quale l’Amministrazione finanziaria disconosceva la natura di associazione sportiva dilettantistica e le agevolazioni di cui alla legge n. 398/1991, assoggettando a tassazione ordinaria i proventi di attività commerciale sulla base delle risultanze di un processo verbale di constatazione.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso dell’associazione; la Commissione tributaria regionale, in riforma, rigettava l’appello principale della contribuente e accoglieva quello incidentale dell’Ufficio. Avverso la sentenza di appello l’associazione e il suo legale rappresentante proponevano ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto dal legale rappresentante in proprio, non costituito nei precedenti gradi di merito. I restanti motivi, esaminati unitariamente perché connessi, sono complessivamente disattesi.
La Corte ricostruisce il regime tributario delle associazioni sportive dilettantistiche richiamando il proprio orientamento più recente. Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni rileva la qualificazione dell’associazione quale organismo senza fine di lucro, che trova riscontro, per le imposte dirette, nell’art. 148, comma 8, del d.P.R. n. 917/1986 e, per l’IVA, nell’art. 4, comma 7, del d.P.R. n. 633/1972. Alla formale conformità delle regole associative si aggiunge l’esigenza di una verifica in concreto sull’attività svolta, per evitare che lo schema associativo sia impiegato quale schermo di un’attività commerciale esercitata in forma associata.
Il Collegio ribadisce che l’esenzione non dipende dalla sola veste giuridica assunta, ma dall’effettivo esercizio di un’attività senza fine di lucro, con onere probatorio a carico del contribuente. Le attività a favore degli associati non costituiscono deroga alla disciplina generale che assoggetta a imposta i redditi dei soggetti diversi dalle persone fisiche, cosicché grava su chi invoca l’agevolazione la dimostrazione dei presupposti di fatto, non essendo sufficiente allegare lo statuto e le finalità ivi recepite.
Nel caso concreto la sentenza di appello resiste alle censure. La Commissione regionale ha ritenuto che, a fronte delle circostanziate contestazioni dell’Ufficio sull’assenza di uno standard minimo di partecipazione dei soci alla vita associativa, l’associazione non abbia fornito la prova degli adempimenti formali e sostanziali. È emerso che le scelte sulle finalità associative erano rimesse a una ristretta cerchia di soci e che all’attività agonistica si affiancavano attività di natura commerciale, con servizi a utenti non soci e tariffe differenziate tra gli stessi associati. Il quadro indiziario è stato valutato unitariamente, non in modo atomistico, e non è stato efficacemente contrastato dalla contribuente, che si è limitata a valorizzare i risultati agonistici.
Quanto all’iscrizione al CONI, la Corte precisa che la ricorrente ne sopravvaluta le conseguenze: essa è requisito necessario, ma non sufficiente. Il quarto motivo, sulla domanda di disapplicazione delle sanzioni, è infondato, poiché in primo grado non era stata avanzata alcuna richiesta specifica di disapplicazione, ma solo di rideterminazione in conseguenza dell’an debeatur, rimasta esclusa dalla mancata riduzione degli importi accertati.
Il ricorso è rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e con i presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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