Aspettativa per infermità e irripetibilità oltre ventiquattro mesi anche per inidoneità assoluta (TAR Lombardia n. 4213 del 14.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il limite temporale di non ripetibilità delle somme corrisposte a titolo di assegni in aspettativa per infermità, previsto per il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale, si applica anche al personale collocato in aspettativa per inidoneità assoluta in attesa della pronuncia sulla dipendenza della lesione da causa di servizio. Le due situazioni sono omogenee nei loro effetti economici e la clausola delle disposizioni di maggior favore, contenuta nell’incipit della disposizione dettata per l’inidoneità assoluta, consente il rinvio alla disciplina più favorevole del comma precedente. Una lettura restrittiva determina un trattamento deteriore proprio per la situazione più disagiata e contrasta con il principio di eguaglianza. Ne consegue che, qualora la pronuncia sulla causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dal collocamento in aspettativa, l’amministrazione non può procedere al recupero stipendiale.

Il Fatto

Il ricorrente, assistente capo coordinatore della Polizia Penitenziaria, è stato collocato in aspettativa per infermità a decorrere dal 29.11.2018 e ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e l’equo indennizzo. La Commissione Medica Ospedaliera lo ha giudicato idoneo al servizio prima nel 2020 e poi nel 2022; l’istanza è stata rigettata con decreto del D.A.P. del 13.09.2023.

Con due decreti del 17.12.2024 la Direzione della Casa di Reclusione ha disposto la decurtazione del trattamento economico, riconoscendo il 50% degli emolumenti per un primo periodo e negando ogni trattamento per il periodo successivo. Il ricorso gerarchico è stato respinto con provvedimento del 25.02.2025. Il lavoratore ha quindi impugnato davanti al TAR, deducendo la violazione della disciplina sulle somme non ripetibili e il contrasto con l’art. 3 della Costituzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva in via preliminare un errore di riferimento normativo, presente tanto nel provvedimento impugnato quanto nel ricorso. La fattispecie non è regolata dall’art. 39 del d.P.R. n. 51/2009, applicabile alle sole Forze di Polizia ad ordinamento militare, ma dall’art. 16 del d.P.R. n. 51/2009, dettato per le Forze di Polizia ad ordinamento civile. Le questioni sostanziali restano immutate per l’identità della disciplina.

Il comma 3 della disposizione prevede che il personale giudicato non idoneo in modo parziale, in caso di mancato riconoscimento della causa di servizio, sia tenuto alla restituzione solo di parte delle somme, e che non si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia intervenga oltre il ventiquattresimo mese dal collocamento in aspettativa. Il comma 4, riferito al personale in aspettativa per infermità in attesa della pronuncia, riproduce la regola economica ma non la clausola temporale.

Il Tribunale dà conto dei due orientamenti. Il primo privilegia l’interpretazione letterale e riferisce il limite dei ventiquattro mesi ai soli casi di inidoneità parziale. Il secondo, più recente, valorizza la clausola di salvezza delle disposizioni di maggior favore e applica la stessa garanzia anche all’inidoneità assoluta. Il Collegio aderisce al secondo indirizzo, ritenendo che tra le due situazioni non sussista alcuna differenza idonea a giustificare scadenze diverse per il recupero delle somme erogate in eccesso.

A sostegno, la sentenza richiama l’esigenza di non assoggettare al regime deteriore proprio chi, per l’infermità assoluta, vede compromessa l’intera capacità lavorativa e reddituale. Viene inoltre evocato il proportionality test elaborato dalla Corte EDU in materia di ingerenze statali nel godimento dei beni, che ammette il recupero solo entro un lasso di tempo ragionevole.

Nel caso concreto, la definizione negativa del procedimento è intervenuta nel 2023, ben oltre i ventiquattro mesi dal collocamento in aspettativa del 29.11.2018. Il ricorso è pertanto accolto e i provvedimenti di recupero stipendiale sono annullati, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della fattispecie e delle oscillazioni giurisprudenziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *