Revoca della patente nautica e requisiti morali (Cons. Stato n. 2335 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La clausola di salvezza dei provvedimenti di riabilitazione contenuta nell’art. 37, comma 1, del d.m. n. 146 del 2008, in materia di requisiti morali per il conseguimento e la convalida della patente nautica, non si esaurisce nell’istituto della riabilitazione di cui all’art. 178 cod. pen. Essa ricomprende ogni provvedimento che estingue la pena e gli effetti penali della condanna, tra cui l’esito positivo dell’affidamento in prova ai servizi sociali, ai sensi dell’art. 47, comma 12, legge n. 354 del 1975. La revoca della patente nautica fondata sul difetto dei requisiti morali appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di atto autoritativo incidente su posizioni di interesse legittimo, anche quando l’esercizio del potere presenta margini di vincolatezza. La compensazione delle spese è giustificata dalla peculiarità delle questioni esaminate.

Il Fatto

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti revocava la patente nautica a un privato, rilevando il difetto dei requisiti morali richiesti dall’art. 37 del d.m. n. 146 del 2008: l’interessato risultava condannato a pena detentiva superiore ai tre anni, senza provvedimenti di riabilitazione. Il ricorso gerarchico proposto avverso la revoca veniva rigettato.

Il privato impugnava gli atti davanti al TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, allegando di aver ottenuto dal Tribunale di sorveglianza l’affidamento in prova ai servizi sociali, istituto che, in caso di esito positivo, estingue gli effetti penali della condanna. Il TAR accoglieva il ricorso, affermando la giurisdizione del giudice amministrativo e ritenendo la domanda fondata nel merito, essendo sopravvenuta la riabilitazione. Il Ministero appellava la sentenza.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo di appello contestava la giurisdizione, richiamando un orientamento della Corte di cassazione favorevole al giudice ordinario. Il Consiglio di Stato riconosce la presenza di tale indirizzo, ma ritiene di doverlo superare. Muove dalla sentenza della Corte costituzionale n. 99 del 2020, che ha dichiarato illegittimo l’art. 120, comma 1, cod. strada nella parte in cui prevedeva la revoca automatica della patente di guida per i soggetti sottoposti a misure di prevenzione: il provvedimento prefettizio diviene espressione di una verifica di necessità e opportunità, non di un automatismo.

Per il collegio quei principi si estendono per analogia legis anche alla revoca della patente nautica. Sul piano processuale la Corte richiama la sentenza n. 8762 del 14 ottobre 2022 della Sezione Terza, che ha affermato la giurisdizione amministrativa in materia di diniego della patente di guida per difetto dei requisiti morali: anche gli atti vincolati incidono su posizioni di interesse legittimo. L’art. 7 cod. proc. amm. e le sentenze costituzionali n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006 confermano che il giudice amministrativo è il giudice naturale dell’esercizio della funzione pubblica, in assenza di deroghe legislative. Il primo motivo è quindi infondato.

Nel merito il collegio condivide la valutazione del TAR. L’art. 37, comma 1, del d.m. n. 146 del 2008 contiene un’espressa clausola di salvezza per i «provvedimenti di riabilitazione» in favore dei condannati a pena non inferiore a tre anni. L’art. 120, comma 1, cod. strada richiama i «provvedimenti riabilitativi». L’uso di una locuzione generica evoca una pluralità di istituti con effetti estintivi, non il solo art. 178 cod. pen.

La Corte richiama la sentenza della Cassazione n. 23815/2022, secondo cui nei provvedimenti riabilitativi rientra anche l’esito positivo dell’affidamento in prova, ai sensi dell’art. 47, comma 12, legge n. 354 del 1975. Nel caso concreto il periodo di prova è stato superato e la pena con gli effetti penali dichiarata estinta. Diversamente opinando si creerebbero disparità di trattamento ingiustificate tra riabilitati ex art. 178 cod. pen. e soggetti i cui effetti penali sono estinti per altra via.

Entrambi gli istituti perseguono il reinserimento del condannato, in adesione all’art. 27, comma 3, Cost. L’appello è pertanto rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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