Interesse all’impugnazione e riesercizio del potere dopo sentenza di annullamento (TAR Lombardia n. 926 del 29.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Non è assistita da fumus boni juris l’impugnazione di atti autorizzativi di un’opera pubblica proposta da una società la cui posizione differenziata non possa coincidere con la mera vicinitas, specie ove la previsione urbanistica dell’area non sia stata contestata. Nell’esercizio del potere successivo a una sentenza di annullamento, l’Amministrazione ha l’obbligo di riesercitare la funzione conformandosi al dictum giurisdizionale, ma entro gli spazi di discrezionalità residui, senza che la ricorrente possa dolersi del mancato riesame allorché non deduca specifici profili di elusione o violazione del giudicato.

Il Fatto

Una società di gestione del risparmio ha impugnato dinanzi al TAR Lombardia la determinazione con cui il Comune di Milano ha riapprovato il progetto esecutivo per la realizzazione di una ricicleria e centro di riuso nel Municipio 5, unitamente al piano di monitoraggio delle acque di falda e agli atti connessi. L’intervento, del valore complessivo di oltre otto milioni di euro, risulta finanziato in parte dal Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 e in parte con risorse comunali.

La ricorrente ha chiesto la sospensione cautelare degli atti, deducendo la violazione della sentenza del TAR n. 1146 del 2026, che aveva già annullato una precedente determinazione. Il Comune, dopo tale annullamento, ha approvato il richiesto piano di monitoraggio e ha nuovamente esercitato il potere, adottando la determinazione oggi impugnata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente scrutinato la sussistenza dell’interesse all’impugnazione, richiamando che esso non può coincidere con la mera vicinitas rispetto all’area interessata dall’opera. La società ricorrente non ha contestato la previsione urbanistica che già destinava l’area alla realizzazione della ricicleria nel Piano di Governo del Territorio, circostanza che incide sulla configurabilità di una posizione giuridica differenziata rispetto agli atti autorizzativi impugnati.

Quanto al merito della domanda cautelare, il Tribunale ha rilevato che il Comune, una volta approvato il richiesto piano di monitoraggio delle acque di falda, ha riesercitato il potere conformemente a quanto previsto nella sentenza n. 1146 del 2026, muovendosi entro gli spazi di discrezionalità residui.

La circostanza che la ricorrente non abbia agito per elusione o violazione della citata sentenza è stata valutata come dato pacifico e dirimente: l’Amministrazione non era tenuta a un riesame integrale della fattispecie, ma solo a conformarsi al dictum giurisdizionale negli ambiti in cui esso aveva inciso.

In assenza del requisito del fumus boni juris, l’istanza cautelare è stata respinta, con compensazione delle spese della fase in ragione dell’elevata complessità delle questioni dedotte.

Il Collegio ha inoltre rilevato la irregolarità dei depositi documentali della ricorrente, consistiti in numerosi file privi di descrizione, come tali non conformi ai principi di lealtà processuale e chiarezza ex artt. 2 e 3 cod. proc. amm., ordinando il rideposito con descrizione nominativa e contenutistica entro il termine perentorio di trenta giorni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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