Ricorso avverso aspettativa per infermità non dipendente inammissibile per genericità (TAR Trentino-Alto Adige n. 43 del 18.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso il provvedimento di collocamento in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio è inammissibile quando il militare si limita a dedurre in via tautologica e congetturale i vizi di motivazione e di istruttoria, senza indicare gli elementi dai quali desumere la loro effettiva sussistenza. L’art. 40, comma 1, lett. d), cod. proc. amm. impone che i motivi siano esposti con specificità e precisione tali da fornire almeno un principio di prova utile all’individuazione delle tesi sostenute. Il provvedimento di aspettativa fondato su motivazione per relationem rispetto al giudizio della Commissione Medica è legittimo, avendo il giudizio sanitario natura vincolante per l’Amministrazione militare, in capo alla quale non residua alcun margine di valutazione. Le determinazioni in materia di idoneità psicofisica del militare costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabili solo per macroscopica erroneità, irragionevolezza o decisivo errore di fatto.

Il Fatto

Il ricorrente, Appuntato Scelto dell’Arma dei Carabinieri, impugna la determina con cui il Reggimento di appartenenza ne ha disposto il collocamento in aspettativa per infermità ritenuta non dipendente da causa di servizio, per la durata di 152 giorni, ai sensi dell’art. 905 del d.lgs. n. 66/2010. Il militare aveva svolto numerose missioni internazionali e, sottoposto ad accertamenti, era stato giudicato affetto da una sindrome ansioso-depressiva.

La Commissione Medica Interforze di seconda istanza lo aveva dichiarato temporaneamente non idoneo al servizio di istituto in modo assoluto, disponendone il congedo assoluto. Il ricorrente deduceva eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, violazione della sequenzialità logico-giuridica e dell’art. 42 del d.lgs. n. 81/2008. L’Amministrazione si costituiva chiedendo la reiezione del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile per carenza del requisito di specificità dei motivi, oltre che infondato. Il ricorrente ha lamentato l’assenza di adeguata motivazione e la mancata considerazione della relazione del consulente di parte, senza però indicare gli elementi da cui desumere i vizi prospettati. La doglianza è articolata in via meramente tautologica e congetturale.

Richiamando un consolidato orientamento, il Tribunale ricorda che non basta dedurre un vizio: occorre precisare il profilo sotto il quale è dedotto e indicare tutte le circostanze che ne dimostrano la sussistenza, a pena di inammissibilità per genericità. Il richiamo alla relazione del consulente non supera tale carenza, perché non sono state specificate le ragioni per cui il documento avrebbe consentito di sovvertire le valutazioni della Commissione Medica, né riportate le conclusioni del consulente.

Quanto alla dedotta violazione della sequenzialità logico-giuridica, il ricorrente ha omesso di indicare i parametri normativi violati, evocando genericamente l’art. 55-octies del d.lgs. n. 165/2001, disposizione peraltro inconferente, trovando applicazione nei confronti dei militari le distinte disposizioni richiamate nella circolare ministeriale. I precedenti giurisprudenziali citati sono giudicati inconferenti, trattandosi di pronunce di improcedibilità o di rigetto relative a fattispecie diverse.

Nel merito, il provvedimento non è affetto dalle carenze ascritte. Esso è sorretto da motivazione per relationem rispetto al giudizio della Commissione Medica Interforze, modello ritenuto legittimo dall’art. 3, comma 3, legge n. 241/1990. Il giudizio sanitario ha natura vincolante per l’Amministrazione militare, che ha correttamente recepito le indicazioni della Commissione, la quale ha tenuto conto di tutta la storia clinica del ricorrente.

Trattandosi di espressione di discrezionalità tecnica, il sindacato giurisdizionale è circoscritto ai soli casi di macroscopica erroneità, irragionevolezza o decisivo errore di fatto, non ricorrenti nella fattispecie. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del Ministero della Difesa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *