CILA-Superbonus inammissibile per carenza documentale e presentazione postuma (TAR Emilia-Romagna n. 399 del 01.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La comunicazione di inizio lavori asseverata finalizzata al c.d. Superbonus è atto impugnabile, in quanto immediatamente preclusiva dell’accesso ai benefici fiscali, quand’anche adottata sotto forma di declaratoria di inammissibilità o inefficacia. Lo Sportello unico comunale può dichiarare l’inefficacia della CILA in caso di incompletezza della documentazione necessaria, ai sensi dell’art. 7, comma 7, legge reg. Emilia-Romagna n. 15/2013, nonché dell’art. 2, comma 1, legge n. 241/1990. La comunicazione deve precedere o essere contestuale all’inizio dei lavori: quella postuma è irricevibile, poiché il meccanismo decadenziale di cui all’art. 119, comma 13-ter, d.l. n. 34/2020 non tollera una segnalazione tardiva. Resta ferma la competenza dell’Agenzia delle Entrate sugli aspetti fiscali.

Il Fatto

Un proprietario immobiliare ha presentato al Comune una CILA-Superbonus per l’efficientamento energetico, ai sensi dell’art. 119, comma 13-ter, d.l. n. 34/2020. Lo Sportello Attività Produttive, riscontrata una carenza documentale, ha richiesto l’integrazione assegnando un termine breve; non essendo pervenuto alcun riscontro, ha dichiarato l’inammissibilità della comunicazione.

Il tecnico ha poi presentato una dichiarazione sullo stato di avanzamento del cantiere e, in seguito, una seconda CILA-S, indicante un inizio lavori anteriore alla presentazione. Il Comune ha dichiarato inammissibile anche questa, per presentazione postuma e ulteriore carenza documentale. Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti, chiedendone la nullità o l’annullamento; il Comune ha eccepito l’inammissibilità per natura endoprocedimentale degli atti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta l’eccezione di inammissibilità. La CILA è istituto intermedio tra attività edilizia libera e SCIA, ascrivibile al genus della liberalizzazione delle attività private. Pur non essendo previsto un controllo sistematico, i provvedimenti che ne dichiarano l’inammissibilità o l’inefficacia sono idonei a dispiegare efficacia lesiva, tanto più quando precludono l’accesso agli incentivi fiscali. Il ricorso è pertanto ammissibile.

Nel merito, il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 119, comma 13-ter, d.l. n. 34/2020 qualifica gli interventi come manutenzione straordinaria, realizzabili mediante CILA disciplinata dall’art. 6-bis d.P.R. n. 380/2001 e, sul piano regionale, dall’art. 7 legge reg. Emilia-Romagna n. 15/2013. Quest’ultimo, al comma 7, attribuisce allo Sportello unico il controllo di completezza della documentazione, con comunicazione di inefficacia della CILA in caso di esito negativo.

Su questa base la declaratoria di inammissibilità trova fondamento normativo. Il richiamo all’art. 2, comma 1, legge n. 241/1990 è pertinente, trattandosi di provvedimento espresso in forma semplificata. Il Collegio esclude che la verifica sulla regolarità della CILA-S spetti esclusivamente all’Agenzia delle Entrate: la scelta legislativa di veicolare l’accesso al beneficio mediante lo strumento edilizio giustifica l’intervento iniziale degli uffici comunali, ferma restando la competenza fiscale.

Quanto al soccorso istruttorio, il Collegio rileva che il Comune lo ha attivato prima di dichiarare l’inammissibilità, e solo l’assenza di riscontro ha condotto al provvedimento. Infondato è anche il richiamo all’art. 6-bis, comma 5, d.P.R. n. 380/2001: la sanzione pecuniaria riguarda l’inizio dei lavori in assenza o prima della CILA, ipotesi diversa dalla carenza documentale.

La CILA-S postuma è irricevibile. Il meccanismo decadenziale per mancata presentazione e il modulo unificato, che indica l’inizio lavori al futuro, impongono una comunicazione precedente o contestuale. La seconda comunicazione, tardiva e ulteriormente carente, è stata correttamente dichiarata inammissibile. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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