Carta docente al precario: esecuzione del giudicato e commissario ad acta (TAR Campania n. 3067 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza al giudicato che abbia condannato l’Amministrazione scolastica a riconoscere al docente non di ruolo l’art. 1 della legge n. 107/2015 è accolto quando risulti la mancata impugnazione della sentenza e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del d.l. n. 669/1996. Accertata la persistente inerzia, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del titolo entro il termine indicato in motivazione e condanna al pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., liquidata negli interessi legali sulla somma dovuta. Il munus di commissario ad acta è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 5737/2025, il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato a riconoscere a favore della ricorrente il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità vigenti per il personale di ruolo, in relazione al servizio a tempo determinato prestato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
Notificata la sentenza all’Amministrazione in data 22.12.2024 e non impugnata, come attestato da certificazione di cancelleria, il Ministero persisteva nell’inadempimento. La ricorrente proponeva quindi ricorso in ottemperanza, chiedendo di dichiarare la mancata esecuzione del giudicato, assegnare all’Amministrazione un termine per ottemperare, nominare il commissario ad acta e liquidare la relativa penalità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, co. 1, del d.l. n. 669/1996. Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine all’Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni al puntuale e integrale pagamento delle rivendicate spettanze.
Sul versante dell’ausiliario, il Tribunale ha precisato che il munus di commissario ad acta deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza, richiamando sul punto C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il compenso sarà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale, ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con particolare riferimento all’art. 55 per l’utilizzo del mezzo proprio, all’art. 8 della legge n. 417/1978 e all’art. 56 per le ulteriori spese.
La parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con la precisazione che il dies a quo non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza. Il commissario è tenuto al deposito di atti e documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice.
È stata altresì disposta, a carico dell’Amministrazione e a favore della ricorrente, la penalità di mora di cui all’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo. Le spese di lite sono state liquidate secondo il canone della soccombenza, con attribuzione al procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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