Cessazione della materia del contendere per annullamento in autotutela dell’ordinanza di demolizione (TAR Sardegna n. 188 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione annulla in autotutela l’atto impugnato, venendo meno l’interesse della parte ricorrente alla decisione nel merito. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non richiede un accertamento nel merito della fondatezza del ricorso, ma presuppone solo la verifica dell’avvenuta rimozione dell’atto lesivo e il conseguente venir meno dell’interesse strumentale alla sua impugnazione. In tale evenienza, le spese di lite possono essere compensate, in considerazione della sopravvenienza che ha determinato l’esito del giudizio.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato, chiedendone la sospensione, l’ordinanza del 18 dicembre 2025 con cui la Dirigente della Direzione opere pubbliche del Comune aveva disposto la demolizione di alcune opere realizzate in località Porto Massimo. L’atto era stato impugnato anche “ove e per quanto occorra” unitamente alla relazione del Servizio vigilanza edilizia del 15 ottobre 2025, nonché a tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Nel corso del giudizio, l’amministrazione comunale ha provveduto ad annullare in autotutela l’ordinanza di demolizione impugnata, rimuovendo così l’atto lesivo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, verificato che la parte ricorrente e l’amministrazione resistente avevano entrambe depositato memorie il 22 gennaio 2026 con le quali chiedevano la dichiarazione della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, ha ritenuto di provvedere in tal senso.
La decisione si fonda sull’accertamento che il Comune aveva annullato in autotutela l’impugnata ordinanza di demolizione. Tale annullamento ha determinato il venir meno dell’interesse della società ricorrente alla decisione del ricorso, poiché la lesione lamentata era stata eliminata dall’amministrazione stessa. In applicazione dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., il giudice ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, senza procedere all’esame del merito della controversia.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la compensazione, in ragione della natura sopravvenuta della causa che ha determinato l’esito del giudizio, non essendo possibile addebitare alle parti la responsabilità della definizione favorevole della controversia.
Il Collegio ha, infine, disposto la trasmissione degli atti alla Segreteria per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679, a tutela dei diritti e della dignità della società interessata.
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Nota della Redazione
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