Aspettativa per infermità e trattamento economico intero solo se la domanda di (TAR Campania n. 2170 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di aspettativa per infermità del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, il diritto agli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera, previsto dall’art. 16, comma 4, del d.P.R. n. 51/2009, presuppone che la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità sia stata presentata prima della fruizione del periodo di aspettativa. La ratio della disposizione consiste nel disciplinare la condotta dell’amministrazione nel lasso di tempo in cui il dipendente è collocato in aspettativa ed è in attesa dell’esito della domanda già proposta. Ne consegue che la domanda presentata dopo la decorrenza del provvedimento di dispensa dal servizio non abilita al trattamento economico intero. La disposizione di cui al comma 3 del medesimo art. 16 richiede, altresì, che l’inidoneità al servizio sia parziale, e non già totale.

Il Fatto

Il ricorrente, Ass. Capo Coordinatore in servizio presso la Polizia di Stato, ha impugnato il decreto del Prefetto di Avellino con cui è stato disposto il collocamento in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio e la conseguente riduzione alla metà del trattamento economico per un determinato arco temporale, ai sensi dell’art. 68, comma 5, del d.P.R. n. 3/1957. Ha impugnato altresì il successivo provvedimento del Questore di Avellino, recante la determinazione delle somme a debito per gli stipendi non dovuti nel periodo di aspettativa a stipendio ridotto.

Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 16 del d.P.R. n. 51/2009, assumendo di aver presentato rituale istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia e di avere quindi diritto all’intero trattamento economico fino alla definizione di quella domanda. Ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati e il riconoscimento dell’intero trattamento per il periodo contestato. L’amministrazione, costituitasi, ha eccepito l’incompetenza territoriale e, nel merito, l’infondatezza del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso muovendo dalla ricostruzione del quadro normativo di riferimento. Ha richiamato l’art. 68, comma 5, del d.P.R. n. 3/1957, che assicura all’impiegato in aspettativa per infermità l’intero stipendio per i primi dodici mesi e la metà per il periodo successivo, e l’art. 16 del d.P.R. n. 51/2009, che al comma 3 regola l’aspettativa del personale giudicato permanentemente non idoneo in modo parziale e al comma 4 riconosce, in via generale, gli emolumenti fissi e continuativi in misura intera al personale collocato in aspettativa per infermità e in attesa della pronuncia sulla dipendenza da causa di servizio.

Il punto decisivo è stato individuato nella sequenza cronologica degli eventi. Il ricorrente è stato collocato in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio a decorrere da una certa data, è stato giudicato permanentemente non idoneo al servizio per una patologia di natura depressiva e, sulla base di quel giudizio, è stato dispensato dal servizio per fisica inabilità. Soltanto in un momento successivo alla decorrenza della dispensa ha presentato la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità.

Su questa base il Collegio ha escluso l’applicabilità del comma 3 dell’art. 16, perché la fattispecie concerne un’inidoneità al servizio in modo totale e non parziale. Ha poi ritenuto non invocabile il comma 4, osservando che la disposizione presuppone implicitamente che la domanda di riconoscimento della causa di servizio sia stata proposta prima della fruizione dell’aspettativa. Diversamente argomentando, ha aggiunto il Tribunale, non sarebbe comprensibile la ratio della norma, volta a regolare la condotta dell’amministrazione proprio nel periodo in cui il dipendente è collocato in aspettativa e attende l’esito della domanda già presentata.

A sostegno di questa lettura il Collegio ha richiamato l’art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 461/2001, che impone al dipendente di presentare la domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio entro un termine decadenziale decorrente dall’evento dannoso o dalla conoscenza dell’infermità. Ha inoltre valorizzato il foglio matricolare, dal quale risulta che il ricorrente aveva già fruito in passato di un periodo di aspettativa per una patologia sostanzialmente coincidente con quella poi posta a base del giudizio di inidoneità.

Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della fattispecie. Il Collegio ha infine disposto l’oscuramento delle generalità del ricorrente e dei dati idonei a rivelarne l’identità e lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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