Cessazione della materia del contendere per sopravvenuta promozione dell’ufficiale (TAR Lazio n. 13933 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., postula che siano accaduti, nel corso del giudizio, fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere oggettivamente inutile la prosecuzione del processo, stante l’avvenuta realizzazione del bene della vita cui il ricorrente aspirava. La sopravvenuta promozione al grado superiore con decorrenza dalla data in cui la valutazione per l’avanzamento era stata sospesa costituisce atto che supera gli effetti del provvedimento impugnato, di talché alcuna utilità potrebbe trarre il ricorrente dall’accoglimento della domanda giudiziale. In ragione dell’andamento della vicenda amministrativa e processuale, le spese di lite possono essere equamente compensate.
Il Fatto
Il ricorrente, ufficiale della Marina Militare, impugnava il provvedimento con cui la Commissione Ordinaria di Avanzamento aveva deliberato di sospendere la sua valutazione per l’avanzamento al grado superiore per l’anno 2022, ai sensi dell’art. 1051, comma 3, d.lgs. n. 66/2010, “in attesa dello sviluppo della situazione giudiziaria”. L’istanza cautelare proposta dal ricorrente veniva accolta, con conseguente sospensione dell’efficacia dell’atto gravato.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale ha rilevato che, nel corso del giudizio, l’Amministrazione della Difesa aveva promosso il ricorrente al grado superiore di Capitano di Corvetta con anzianità assoluta dal 1° gennaio 2022, ossia dalla stessa data in cui la procedura di avanzamento era stata sospesa. Tale circostanza, ad avviso del Collegio, ha determinato il pieno soddisfacimento della pretesa sostanziale azionata dal ricorrente.
Richiamando il principio per cui la cessazione della materia del contendere opera quando fatti sopravvenuti rendono oggettivamente inutile la prosecuzione del processo (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2059 del 2014), il Tribunale ha osservato che il decreto di promozione costituisce un atto che supera gli effetti del provvedimento di sospensione impugnato.
In particolare, il Collegio ha escluso che residui alcuna utilità per il ricorrente dall’accoglimento della domanda giudiziale, atteso che la promozione con la stessa decorrenza giuridica riconosciuta in caso di esito favorevole della procedura di avanzamento realizza compiutamente il bene della vita cui l’interessato aspirava. La pronuncia di cessazione della materia del contendere è stata pertanto dichiarata ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., con compensazione delle spese di lite, in ragione dell’andamento della vicenda amministrativa e processuale.
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Nota della Redazione
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