Il silenzio-assenso non si forma per domande prive di destinazione d’uso e in zone subordinate a piano attuativo (TAR Campania n. 4969 del 12.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del silenzio-assenso di cui all’art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 380/2001 non può operare quando l’istanza di permesso di costruire non sia aderente al modello normativo astratto, perché priva di elementi essenziali indefettibili, come la precisa indicazione della destinazione d’uso dell’immobile, ovvero quando l’intervento ricada in zona in cui l’edificazione diretta sia subordinata alla previa approvazione di un piano attuativo non ancora adottato. In tali ipotesi la domanda è strutturalmente inconfigurabile e non può produrre alcun effetto autorizzatorio per silentium. Il diniego fondato su più ragioni autonome è legittimo se anche una sola di esse resiste alle censure, con assorbimento delle ulteriori doglianze.
Il Fatto
La società ricorrente presentava al Comune una domanda di permesso di costruire per la realizzazione di una struttura al servizio dell’industria su un terreno ricadente in zona industriale del P.R.G. Decorsi i termini senza che l’amministrazione provvedesse, la ricorrente agiva avverso il silenzio-inadempimento e chiedeva l’accertamento del formarsi del silenzio-assenso. Nel corso del giudizio il Comune adottava un espresso provvedimento di diniego, impugnato con motivi aggiunti per violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, per l’intervenuta formazione del titolo per silentium, per il contrasto con le norme tecniche di attuazione e per il difetto di istruttoria circa l’urbanizzazione dell’area.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente dichiarato l’improcedibilità del ricorso avverso il silenzio, essendo venuto meno l’interesse alla condanna per effetto dell’adozione del provvedimento espresso.
Nel merito, ha escluso la formazione del silenzio-assenso. La disciplina di semplificazione non può operare quando l’istanza non sia “sussumibile nel tipo normativo astratto”, come nel caso in cui le previsioni urbanistiche subordinino l’edificazione alla previa approvazione di un piano attuativo mai adottato: in tale evenienza il permesso di costruire non sarebbe comunque titolo sufficiente a legittimare l’intervento. La Corte ha inoltre rilevato che la domanda era priva di un elemento essenziale, la precisa indicazione della destinazione d’uso del fabbricato, essendosi la ricorrente limitata a richiamare la generica dicitura di zona “attrezzature al servizio dell’industria”; tale carenza rende l’istanza inidonea a delimitare l’oggetto dell’eventuale effetto autorizzatorio.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, il Collegio ha richiamato la natura plurimotivata del provvedimento, rilevando che le discrepanze con il preavviso di rigetto attengono solo ad alcune delle ragioni ostative, mentre il diniego si fonda anche su rilievi già comunicati e autonomamente sufficienti, come la mancanza del piano attuativo e la mancata urbanizzazione dell’area.
Il Tribunale ha infine escluso che la delibera commissariale richiamata dalla ricorrente potesse valere come prova della sufficiente urbanizzazione dell’area: la pianificazione attuativa può essere derogata solo in via eccezionale, in presenza di una completa edificazione incompatibile con lo strumento attuativo, evenienza non dimostrata nel caso di specie. L’onere di provare le condizioni di urbanizzazione grava sul privato istante, non sull’amministrazione.
Il provvedimento è stato pertanto ritenuto immune dai vizi dedotti, con assorbimento delle censure concernenti le ragioni residue del diniego, in applicazione del principio degli atti plurimotivati.
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Nota della Redazione
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