L’ordinanza di assegnazione del credito è soggetta ad imposta di registro proporzionale (Cass. civ. Sez. V n. 5887 del 05.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, l’ordinanza di assegnazione del credito pignorato, emanata ai sensi dell’art. 553 cod. proc. civ. a seguito della dichiarazione del terzo, è assoggettabile ad autonoma tassazione rispetto al titolo posto a base della procedura esecutiva. Essa va ricondotta ai provvedimenti di aggiudicazione e assegnazione aventi effetti traslativi di cui all’art. 8, comma 1, lett. a), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, e sconta quindi l’imposta di registro in misura proporzionale, non la tassa fissa. L’istituto, per la sua natura liquidativa e satisfattiva, determina il trasferimento coattivo del credito dal debitore esecutato al creditore e costituisce l’atto conclusivo del processo di espropriazione presso terzi.
Il Fatto
Una società impugnava davanti alla CTP di Padova l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro e delle sanzioni, per complessivi 4.769,25 euro, applicato a seguito di un’ordinanza di assegnazione somme emessa in favore del creditore procedente. L’imposta era stata calcolata in misura proporzionale, con l’aliquota dello 0,50%, sull’intero importo del credito vantato, pari a 948.610,26 euro, ai sensi dell’art. 6 della Tariffa parte prima allegata al d.P.R. n. 131/1986.
La CTP rigettava il ricorso e la CTR del Veneto confermava la decisione, ritenendo applicabile l’art. 8, lett. a), della Tariffa, per l’autonoma tassazione dell’ordinanza di assegnazione. La società proponeva ricorso per cassazione con due motivi; l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 8, comma 1, lett. b), della Tariffa, sostenendo che l’atto di assegnazione di un credito all’esito di un’esecuzione mobiliare non avrebbe natura di accertamento di crediti, non costituirebbe sentenza di condanna e non avrebbe carattere costitutivo o traslativo di diritti, dovendo pertanto scontare la tassa fissa.
La Corte ha respinto la doglianza. La disposizione richiamata include espressamente tra gli atti dell’autorità giudiziaria i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione. Il legislatore, con l’espressione “provvedimento di assegnazione”, ha inteso riferirsi all’istituto previsto dall’art. 505 cod. proc. civ. e, in particolare, dagli artt. 529, 539, 552 e segg. e 588 cod. proc. civ., ponendo sul piano dei provvedimenti decisori tali atti del processo esecutivo in ragione del loro effetto traslativo su un bene determinato, mobile, immobile o credito.
La natura traslativa dell’ordinanza è stata costantemente affermata dalla giurisprudenza di legittimità: essa rappresenta, per la sua funzione liquidativa e satisfattiva, l’atto finale e conclusivo dell’espropriazione verso terzi, determinante il trasferimento coattivo del credito pignorato. La Corte richiama sul punto Cass. Sez. III n. 19394 del 2017, Cass. Sez. VI-1 n. 11660 del 2016 e Cass. Sez. I n. 7508 del 2011, oltre al precedente specifico Cass. Sez. V n. 7306 del 2021 e a Cass. Sez. V n. 16022 del 2005.
La pronuncia invocata dalla contribuente, Cass. Sez. V n. 9400 del 2007, non smentisce tale conclusione. In quella sede la Corte si era limitata a escludere la riconducibilità dell’assegnazione alla lett. b) e a ipotizzare la tassa fissa della lett. d), senza affrontare la questione dell’efficacia traslativa e quindi della possibile sussunzione nella lett. a), non evocata nella motivazione dell’atto impugnato. La coerente affermazione non contrasta con l’art. 53 Cost.: la natura di imposta d’atto, ribadita dalla Corte cost. n. 158 del 2020, impone di guardare al contenuto e agli effetti dell’atto da registrare, senza elementi estranei, in conformità all’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986.
Il secondo motivo, con cui si lamentava la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla base imponibile, è stato dichiarato inammissibile per violazione del principio di autosufficienza: la ricorrente non aveva trascritto, nei passaggi significativi, l’atto di appello, né risultava indicato in quale punto del gravame la doglianza fosse stata riproposta. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore importo di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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