Danno da perdita di chance: onere probatorio e spese compensate (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17672 del 30.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di risarcimento del danno da perdita di chance per illegittima pretermissione nel conferimento di un incarico dirigenziale, la mancanza della motivazione dell’atto si distingue dall’insufficienza della stessa: nell’ipotesi di motivazione insufficiente il giudice deve verificare, secondo criteri di significativa probabilità, se la corretta comparazione dei candidati in relazione ai criteri in concreto valorizzati avrebbe potuto condurre a esito diverso. L’onere di allegare e provare i profili degli altri candidati grava sul candidato pretermesso, trattandosi di elemento costitutivo del pregiudizio e non di fatto impeditivo rimesso all’amministrazione. La compensazione integrale delle spese di lite non è giustificata dal solo accoglimento parziale di una domanda articolata in un unico capo.

Il Fatto

La dipendente di una Regione, con qualifica dirigenziale di prima fascia, ha agito davanti al giudice del lavoro per far accertare di essere stata illegittimamente pretermessa dalla procedura di nomina di un incarico dirigenziale apicale. La ricorrente ha dedotto la violazione degli oneri procedimentali, l’omessa comparazione tra i candidati e la conseguente perdita di chance, chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.

Il Tribunale ha rigettato la domanda, ritenendo la nomina di natura fiduciaria. La Corte d’appello ha confermato, ma la Cassazione, con una precedente ordinanza rescindente, ha cassato la pronuncia e disposto il rinvio, affermando che l’atto in questione è di natura amministrativa e che occorre distinguere tra motivazione mancante, illegittima e insufficiente. In sede di rinvio la Corte territoriale ha accolto in misura ridotta la pretesa, liquidando una somma contenuta. Avverso tale pronuncia la parte ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i primi due motivi, che investono la portata del principio di diritto enunciato in sede rescindente. La Corte ricostruisce la differenza tra le ipotesi: la motivazione è mancante quando l’amministrazione sceglie senza indicare alcuna ragione; è illegittima se valorizza un criterio non utilizzabile; è insufficiente quando indica il criterio posto a fondamento della nomina ma omette ogni valutazione comparativa rispetto a esso.

Secondo la Corte, la pronuncia rescindente non aveva qualificato il vizio della fattispecie, rimettendo al giudice del rinvio la relativa sussunzione, cosicché su tale punto non si era formato alcun giudicato implicito preclusivo. Il giudice del rinvio era quindi abilitato a valutare in quale ipotesi ricadesse la vicenda e ha correttamente ravvisato una motivazione insufficiente, poiché il criterio era esplicitato ma mancava la comparazione tra i candidati.

I motivi terzo e quarto, esaminati congiuntamente, attengono al riparto dell’onere probatorio. La Corte ribadisce che chi agisce per il danno da perdita di chance deve provare, anche in via presuntiva o secondo calcolo di probabilità, la serietà e l’apprezzabilità della chance. La carente allegazione dei profili degli altri candidati non costituisce un fatto impeditivo a carico della Regione, ma elemento costitutivo della pretesa risarcitoria. La doglianza è perciò infondata.

Il quinto motivo è invece accolto. La Corte territoriale ha disposto la compensazione integrale delle spese senza individuare alcuna ragione idonea, nonostante l’esito processuale sfavorevole all’amministrazione. L’accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo non integra reciproca soccombenza e non consente la condanna della parte vittoriosa alle spese. Il ricorso è quindi respinto in relazione ai primi quattro motivi, accolto sul quinto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione.

Nota della Redazione

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