Assegnazione numero civico, approfondimento nel merito fissata l’udienza pubblica (TAR Emilia-Romagna n. 183 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito del giudizio cautelare, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., il tribunale amministrativo, ove ritenga che le questioni dedotte necessitino di approfondimento nella più opportuna sede di merito e che le esigenze della parte ricorrente siano adeguatamente tutelabili dalla sollecita definizione del giudizio, può prescindere da una pronuncia sulla sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, disponendo la fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del ricorso nel merito. La misura, configurandosi come alternativa alla concessione o al diniego della misura cautelare, presuppone che il ricorrente non subisca un pregiudizio grave e irreparabile nell’attesa della decisione definitiva.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava i provvedimenti con cui il Comune aveva comunicato il mancato accoglimento delle memorie presentate e la conclusione del procedimento amministrativo concernente l’assegnazione del numero civico per un immobile di sua proprietà. Avverso tali atti, il ricorrente chiedeva l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, deducendo la presunta illegittimità del diniego opposto dall’amministrazione comunale. Il Comune intimato si costituiva in giudizio per resistere al ricorso, mentre le parti intimate non si costituivano. Nel corso della camera di consiglio, la causa veniva trattenuta per la decisione sulla domanda cautelare presentata in via incidentale.
La Motivazione del Tribunale
Il collegio, preliminarmente, ha ritenuto la propria competenza a decidere sulla domanda incidentale di sospensione. Nel merito della richiesta cautelare, i giudici hanno osservato che le questioni dedotte nel ricorso necessitano di un approfondimento che non può avvenire in modo compiuto e adeguato nella fase cautelare, caratterizzata dalla cognizione sommaria e dalla delibazione sommaria del fumus. Tale valutazione impone che la controversia, per la sua complessità e per la rilevanza delle questioni prospettate, sia esaminata nella più opportuna sede di merito, ove il giudizio potrà essere istruito e definito con piena cognizione degli atti e delle argomentazioni delle parti.
Il tribunale ha, tuttavia, valorizzato le esigenze del ricorrente, ritenendo che queste possano essere adeguatamente tutelate non già da una pronuncia cautelare, ma dalla immediata fissazione dell’udienza pubblica di merito. La scelta, espressamente prevista dall’art. 55, comma 10, c.p.a., risponde alla logica di assicurare una definizione sollecita e definitiva della controversia, evitando al contempo una duplicazione di attività processuale attraverso una decisione interinale che potrebbe essere superata dall’esito del merito. In tal modo, la doverosità della tutela viene garantita dalla prossimità nel tempo della trattazione nel merito di quanto dedotto nel ricorso.
La camera di consiglio, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ha pertanto fissato per la trattazione del ricorso nel merito la pubblica udienza del 18 novembre 2026. In ragione della natura della pronuncia e dell’assenza di una soccombenza virtuale, le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Nota della Redazione
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